È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice per aver fornito, sia nel curriculum vitae che in sede di colloquio, dichiarazioni non veritiere in ordine alle pregresse esperienze professionali, ottenendo un indebito vantaggio normativo, quale l’assunzione a tempo indeterminato senza periodo di prova presso l’azienda.

La condotta tenuta integra non solo un grave inadempimento degli obblighi corrispettivi, principali e secondari, inerenti al rapporto di lavoro ma anche un comportamento contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile aventi rilevanza penale.

Così deciso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10463 del 20 ottobre 2025.

1. Il fatto

La vicenda vedeva come protagonista una lavoratrice che, nel corso di un iter di selezione presso un’azienda, aveva falsamente attestato, sia nel proprio curriculum vitae che in sede di colloquio, di aver lavorato per Alitalia dall’ottobre 2001 al gennaio 2022; la stessa, inoltre, aveva sottoscritto un modulo di autocertificazione necessario per il rilascio del certificato di membro di equipaggio.

L’azienda, sulla base delle pregresse esperienze professionali dichiarate dalla dipendente, decideva di assumere quest’ultima a tempo indeterminato senza periodo di prova.

La società accertava successivamente che la dipendente non aveva svolto attività professionale presso Alitalia nel periodo dichiarato; la lavoratrice, nel corso delle proprie giustificazioni orali con l’assistenza di un rappresentante sindacale, ammetteva di aver concluso la sua esperienza in Alitalia il 30 settembre 2010 e di aver successivamente lavorato presso un’altra azienda.

2. Dichiarazioni mendaci in fase preassuntiva

Il Tribunale giudica legittimo il licenziamento, in considerazione della gravità dei fatti e della reiterazione e volontarietà degli stessi.

Nel caso di specie la condotta tenuta dalla lavoratrice costituiva “non solo grave inadempimento degli obblighi corrispettivi, principali e secondari, inerenti al rapporto di lavoro condensati nella previsione dell’art. 2104 e 2105 c.c. e dell’art. 1375 c.c., ma anche grave comportamento contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ed anche aventi rilevanza penale”.

Inoltre, in relazione al codice disciplinare il Tribunale ricorda che nel caso di specie non è necessario provvedere alla sua affissione in quanto il lavoratore può rendersi conto, indipendentemente dalla predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni, circa l’illiceità del proprio comportamento.

3. Conclusioni

La condotta del soggetto che fornisca false dichiarazioni in ordine alle pregresse esperienze professionali, oltre a configurarsi quale disvalore etico, viola l’art. 1337 c.c. (“le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”) con conseguenti responsabilità penali a carico del lavoratore.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5020 del 10 giugno 2025 si è pronunciato sul tema in una vicenda di un professore universitario interessato a una nomina che aveva dichiarato falsamente il conseguimento di due brevetti quando, alla data di scadenza del bando, si trattava di mere domande di brevetto.

I giudici di Palazzo Spada chiariscono che:

  • l’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 non distingue tra fatti dichiarati nel curriculum e fatti dichiarati in una domanda di partecipazione, facendo invece generale e astratto riferimento alla autodichiarazione di fatti personalmente o professionalmente rilevanti;
  • le false dichiarazioni conducono all’esclusione dalla procedura non trattandosi di falsi innocui; tale principio di diritto “(…) risulta altresì applicabile quando, come nel caso che qui ricorre, la autodichiarazione non veritiera sia riportata nel curriculum vitae, non prospettandosi, come sopra chiarito, alcuna giuridica distinzione tra le due rappresentazioni documentali, sia sulla base del dato normativo (artt. 46 e 75, d.P.R. n. 445/2000), sia sulla base del bando di procedura”.

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