È nullo il licenziamento per superamento del comporto intimato alla dipendente con contratto a tempo parziale misto al 37,50% per 15 ore settimanali (con esclusione dell’attività lavorativa nei mesi di luglio e agosto), in base all’assunto secondo cui il periodo di comporto previsto da CCNL in misura di 180 giorni andrebbe riproporzionato a 150 giorni in ragione dell’orario osservato dalla dipendente.
Al contrario, l’art. 7 del D.Lgs n. 81/2015 esclude la riduzione del periodo di comporto per malattia per i lavoratori a tempo parziale in assenza di un’espressa previsione del contratto collettivo (come nel caso di specie).
Questo quanto affermato dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 321 del 19 luglio 2026.
1. La vicenda
La vicenda vedeva come protagonista una lavoratrice con qualifica di operaia addetta al servizio mensa, con contratto a tempo parziale misto al 37,50% per 15 ore settimanali (con esclusione dell’attività lavorativa nei mesi di luglio e agosto), licenziata per superamento del periodo di conservazione del posto per aver totalizzato 171 giornate di assenza per malattia, nonostante il CCNL prevedesse un comporto di 180 giorni.
Ad avviso della società, il comporto previsto andava riproporzionato a 150 giorni in ragione dell’orario della dipendente, pertanto il recesso era avvenuto a comporto scaduto.
In primo grado la lavoratrice risultava soccombente; il Tribunale giudicava infondata la tesi di quest’ultima, in base alla quale il periodo di comporto, previsto da CCNL nella misura di 180 giorni, non potesse essere proporzionalmente ridotto a 150 giorni in mancanza di espressa previsione del CCNL.
2. Durata comporto part-time
I giudici di secondo grado ricordano che l’art. 7 comma 2 del D.Lgs n. 81/2015 prevede che “i contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro“.
Tale norma (in continuità con il previgente art. 4, 2 comma, d. lgs. 61/2000) esclude la riduzione del periodo di comporto per malattia per i lavoratori part-time in assenza di un’espressa previsione contrattuale, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione (n. 11865/2024) per i rapporti part time verticale.
Il D.Lgs n. 81/2015 ha riconosciuto al lavoratore a tempo parziale gli stessi diritti di un lavoratore full time e assunto la regola del riproporzionamento del trattamento economico e normativo in forza del principio di non discriminazione; il decreto ha stabilito espressamente la possibilità del contratto collettivo di modulare la durata del periodo di comporto in funzione dell’articolazione dell’orario di lavoro.
Così facendo, la nuova normativa ha mantenuto la distinzione tra contratto di lavoro parziale orizzontale e verticale, valorizzando la specificità di quest’ultimo per il tramite della contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, il CCNL non prevedeva che il comporto andasse riproporzionato per i part time, pertanto andava applicato il periodo di comporto nella misura di 180 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
3. Conclusioni
Il principio espresso nella pronuncia è di estrema rilevanza per le aziende; in assenza di clausole contrattuali di riproporzionamento, ai lavoratori a tempo parziale andrà applicato il medesimo periodo di comporto previsto in generale per i lavoratori a tempo pieno, pena la nullità del licenziamento intimato prima del superamento del periodo di conservazione del posto.
Tra i CCNL che dettano disposizioni in ordine alla durata del periodo di comporto per i lavoratori part time verticali, ad esempio:
- Il CCNL Abbigliamento Industria all’art. 41 prevede che “in caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario pattuito”;
- Il CCNL Alimentari Industria stabilisce (nella nota a verbale all’art. 47) che “nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare l’80% della prestazione annua concordata”.
