È legittima la registrazione di una conversazione intercorsa con il presidente e con il direttore dei servizi effettuata da una dipendente se sorretta da finalità difensiva.

Nel caso di specie, la dipendente aveva presentato una richiesta formale di autorizzazione all’azienda per svolgere attività lavorativa in favore di una società esterna (già svolta in passato nella consapevolezza della precedente presidenza), pertanto aveva fondato motivo di ritenere una reazione da parte del datore nei suoi confronti, come effettivamente avvenuto, dal momento che l’autorizzazione le era stata negata e le erano state prima offerte e poi negate le mansioni di responsabile del centralino.

Questo quanto affermato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 3715 del 17 luglio 2026.

1. La vicenda processuale

La vicenda vedeva come protagonista una dipendente di un’associazione con mansioni di autista soccorritrice che, nel corso degli anni, aveva prestato una seconda attività lavorativa in favore di una società esterna in regime di concorrenza e col consenso della precedente presidenza.

Con mail del 6 novembre 2025, chiedeva formalmente all’azienda l’autorizzazione per svolgere tale seconda attività, autorizzazione che veniva negata pochi giorni dopo.

Il mese successivo, nel corso di un’assemblea generale dell’associazione, la dipendente dichiarava pubblicamente di aver registrato una conversazione intercorsa con il presidente e con il direttore dei servizi, riferendo parte del suo contenuto.

L’azienda attivava un procedimento disciplinare nei suoi confronti, contestandole di aver registrato un colloquio tenutosi in maniera riservata e averne divulgato pubblicamente alcune parti.

2. Registrazione di conversazioni

In ordine all’addebito di aver divulgato pubblicamente alcune parti di un colloquio riservato, il Tribunale non concorda con la tesi dell’azienda secondo la quale tale colloquio sarebbe stato riservato; per sostenere il carattere riservato di una conversazione è necessario quanto meno indicare quale sia l’interesse del soggetto alla riservatezza.

Nel caso di specie era la lavoratrice, se proprio, ad avere interesse a che la propria richiesta rimanesse riservata, mentre non si comprende al contrario quale interesse potesse avere l’azienda.

Per quanto concerne la registrazione del colloquio, il Tribunale concorda con la giurisprudenza più recente, che legittima tale condotta se avvenuta per fini difensivi.

Nel caso di interesse la dipendente, che aveva prestato in passato attività lavorativa in favore di tale società esterna (nella consapevolezza della precedente presidenza), aveva deciso di presentare una richiesta formale di autorizzazione, pertanto poteva temere una reazione del datore di lavoro nei suoi confronti, come effettivamente era accaduto, dal momento che l’azienda non solo le aveva negato tale autorizzazione ma le aveva anche offerto e poi negato le mansioni di responsabile del centralino.

La registrazione del colloquio era avvenuta in un’ottica difensiva; la dimostrazione di tale finalità emergeva dal fatto che la lavoratrice aveva dichiarato di possedere la registrazione (senza farla sentire ad alcuno) solo nel momento in cui il superiore aveva contestato quanto stava affermando. Solo in quel momento la dipendente, vedendo che il superiore negava il contenuto del colloquio (e temendo una reazione dell’azienda nei suoi confronti), rendeva noto di aver registrato la conversazione.

3. Conclusioni

Non integra un illecito disciplinare la condotta del lavoratore che registri una conversazione all’insaputa dei soggetti registrati (in cui colui che registra è parte della conversazione) per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova (pensiamo ai casi di situazioni conflittuali nell’ambiente di lavoro o alla minaccia di attivazione di procedimenti disciplinari), purché avvenga per fini difensivi e non eccedente tale finalità.

La registrazione dovrà dunque essere necessaria e strumentale al diritto di difesa del dipendente.

Il tema è molto delicato e dagli esiti tutt’altro che scontati, richiedendo un adeguato bilanciamento tra la garanzia della libertà personale e il diritto di difesa.

Tra i tanti precedenti giurisprudenziali, ad esempio:

  • la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20487/2025, ha giudicato illegittima la registrazione di una conversazione (in cui non aveva preso parte il soggetto) tra il direttore del personale e una dipendente, in quanto non realizzata in pendenza di un procedimento giurisdizionale o in vista di una sua imminente introduzione e avente una finalità meramente esplorativa;
  • è stata valutata come legittima la registrazione effettuata dal dipendente di una conversazione con il suo superiore gerarchico in seguito al rifiuto del dipendente di partecipare a un corso di formazione obbligatorio per l’esiguità del termine di preavviso osservato dal datore di lavoro (meno di due giorni), in quanto finalizzata alla tutela giurisdizionale dei propri diritti a fronte di una probabile contestazione disciplinare nei suoi confronti (cfr. Cass., n. 31204/2021).

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