Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 agosto 2026, accogliendo il ricorso presentato da un rider, ha stabilito che gli obblighi di prevenzione in capo al datore di lavoro non possono essere trasferiti all’autovalutazione del dipendente né il relativo adempimento può comportare oneri economici su quest’ultimo.
Sulla base di questi principi, ha disposto:
- di non adibire il dipendente al lavoro all’aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, tra le ore 12:30 e le ore 16:00, quando la mappa Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO”;
- di fornire al lavoratore vestiario traspirante, protezioni solari e strumenti per l’idratazione;
- la consegna di abbigliamento ergonomico protettivo e mascherine antismog;
- di assicurare al ricorrente un accesso effettivo ai servizi igienici durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche mediante convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi idonei.
1. La vicenda
Un rider, dipendente di una società di food delivery, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. lamentando che il proprio datore di lavoro non avesse adempiuto agli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza, non avendo fornito tutti i DPI necessari e le attrezzature di lavoro idonee, e non avendo organizzato la prestazione in modo tale da ridurre i rischi correlati all’attività svolta, in particolare in riferimento alle condizioni meteorologiche, allo smog e all’attività lavorativa di consegna.
Il lavoratore evidenziava che la prosecuzione dell’attività lavorativa a tali condizioni lo esponeva a un rischio grave, concreto e irreparabile per la salute e l’incolumità personale (a conferma di ciò, lo stesso aveva accusato un malore dopo una settimana di attività lavorativa svolta con la bicicletta e temperature medie superiori ai 33 gradi).
2. Sicurezza del rider
In riferimento al rischio da condizioni metereologiche e picchi di calore, l’azienda, in sua difesa, richiamava le generiche raccomandazioni contenute nel DVR di effettuare soste in zone ombreggiate, assumere liquidi e integratori salini e indossare occhiali da sole e creme solari; inoltre, faceva presente la facoltà riconosciuta ai rider di interrompere temporaneamente l’attività lavorativa in caso di condizioni meteo avverse e di rifiutare le consegne.
Tuttavia, la società non aveva provato di aver concretamente adottato misure idonee a prevenire i rischi per salute del lavoratore.
Il Tribunale ricorda che “gli obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro non possono essere integralmente trasferiti sull’autovalutazione del lavoratore; il loro rispetto non può essere rimesso ad una scelta individuale del dipendente, né il relativo adempimento può comportare oneri economici a suo carico (…)”.
Pertanto, il Tribunale ordinava all’azienda, fino al 31 agosto 2026, di non adibire il dipendente al lavoro all’aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole tra le ore 12:30 e le ore 16:00, quando la mappa Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO”, e di fornire vestiario traspirante, protezioni solari e strumenti per l’idratazione (borraccia, acqua fresca e sali minerali).
Anche per quanto concerne il rischio da inquinamento atmosferico e smog, la società si era limitata ad adottare meri consigli e raccomandazioni per tutelare la salute del dipendente; di conseguenza, veniva ordinato alla società di consegnare mascherine filtranti idonee a preservare il soggetto dal rischio costituito dallo smog.
Con riguardo al rischio da condizioni atmosferiche avverse quali pioggia e freddo, sebbene fossero stati individuati dispositivi di protezione e misure comportamentali, gli stessi non assumevano carattere cogente per l’azienda, dunque quest’ultima era tenuta:
- a consegnare al lavoratore abbigliamento ergonomico protettivo (antipioggia e invernale) e
- individuare nel DVR un luogo di riparo idoneo in caso di grandine, pioggia intensa o forte vento, dandone adeguata informativa al lavoratore.
Il DVR non conteneva, infine, alcunché circa i servizi igienici, anche se la disponibilità di tali servizi attiene alle condizioni minime di dignità, igiene e tutela della salute del lavoratore, pertanto l’azienda, in considerazione anche dell’attualità del pregiudizio, era tenuta ad assicurare al lavoratore un accesso effettivo ai servizi igienici, anche mediante convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi idonei.
3. Conclusioni
Ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare, a prescindere da specifiche prescrizioni normative, ogni misura idonea allo scopo di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro e l’integrità fisica e personalità morale dei propri dipendenti.
Gli obblighi di prevenzione in capo alla parte datoriale non potranno essere rimessi all’autovalutazione del lavoratore, il relativo adempimento non potrà comportare oneri economici su quest’ultimo e non potranno rivestire il carattere di meri consigli o raccomandazioni.
Mascherine antismog, indumenti antipioggia e protezioni solari (a mero titolo esemplificativo) non possono essere definiti, a differenza di quanto sostenuto dall’azienda, “ausili al comfort” ma presidi indispensabili per tutelare la salute e sicurezza del rider, come ci ricorda il Tribunale nella pronuncia di interesse.
