L’Agenzia per il Lavoro non può limitare il pagamento dell’indennità di disponibilità in favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato a un periodo di 15 giorni in forza del proprio regolamento; l’obbligo per il datore di lavoro di pagare l’indennità di disponibilità trova la sua fonte direttamente nella legge (art. 34 D.Lgs n. 81/2015) e non può essere eluso tramite l’adozione di un regolamento interno con essa contrastante.

Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025.

1. La vicenda processuale

L’Ispettorato del Lavoro mediante verbale di disposizione contestava a un’Agenzia per il Lavoro l’inosservanza delle disposizioni del CCNL riguardanti l’indennità di disponibilità.

Nello specifico, l’Agenzia per il Lavoro aveva riconosciuto un’indennità di disponibilità di 15 giorni in forza del proprio regolamento, sospendendo unilateralmente i rapporti di lavoro e procedendo con la richiesta di erogazione del trattamento salariale di cassa integrazione in deroga per l’emergenza Covid-19.

Il Tar respingeva il ricorso proposto dall’Agenzia ritenendo legittimi i provvedimenti impugnati; l’obbligo per il somministratore di pagare la suddetta indennità (per tutto il tempo in cui il lavoratore è in attesa di essere inviato in missione presso un cliente) è previsto, infatti, dall’art. 34 D.Lgs n. 81/2015 e non può essere eluso tramite l’adozione di un regolamento interno contrario alla norma.

L’APL sosteneva che avendo scelto di non applicare il CCNL di categoria (non essendo iscritta ad alcuna associazione) non era tenuta ad applicare le norme in materia di indennità di disponibilità, essendo vincolata soltanto dalle disposizioni del CCNL relative alla parte economica del rapporto di lavoro, cui l’indennità in questione non sarebbe assimilabile. L’Agenzia per il Lavoro si sarebbe dunque limitata, legittimamente, a non seguire una procedura prevista dalla contrattazione collettiva ma ad applicare la procedura stabilita da proprio regolamento.

2. Il Consiglio di Stato sull’indennità di disponibilità

Il Consiglio di Stato conferma la pronuncia di primo grado.

L’obbligo di corrispondere l’indennità ai lavoratori somministrati assunti dall’Agenzia a tempo indeterminato è un obbligo legale e non contrattuale; la durata dell’indennità è commisurata ai periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di essere inviato in missione presso un cliente e non ai 15 giorni di calendario previsti dal regolamento adottato dall’Agenzia.

“La ratio della norma, di conseguenza, sarebbe totalmente frustrata se il dipendente, non licenziabile e comunque non licenziato, potesse essere privato dell’indennità di disponibilità per tutto il periodo in cui il rapporto è stato di fatto unilateralmente sospeso e/o le domande di accesso agli ammortizzatori respinte, in costanza di divieto di licenziamento. In ogni caso, le conseguenze della sussistenza del divieto di licenziamento e/o del diniego all’accesso agli ammortizzatori sociali non possono comportare il venir meno dell’obbligo di legge, ex art 34 del d.lgs. 81/2015, di corrispondere l’indennità di disponibilità”.

Secondo i giudici di Palazzo Spada l’indennità di disponibilità (che ha natura retributiva e ricade nella parte economica del CCNL) è sempre dovuta ex lege. L’art. 34 rinvia, infatti, alla contrattazione collettiva limitatamente alla sua quantificazione; pertanto, l’Agenzia non poteva considerarsi esonerata dall’obbligo di corresponsione dell’indennità per tutti i periodi in cui i lavoratori interessati rimanevano in attesa di essere inviati in missione.

3. Conclusioni

L’indennità di disponibilità (disciplinata dall’art. 34 D.Lgs n. 81/2015 e artt. 32 e segg. CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro):

  • è corrisposta dall’Agenzia al lavoratore assunto a tempo indeterminato per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione;
  • è di 1.000 euro mensili, al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del T.F.R.;
  • è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (i periodi trascorsi in disponibilità non sono, infatti, utili ai fini della maturazione di ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità).

L’indennità di disponibilità rappresenta uno strumento di protezione e sostegno in favore del lavoratore somministrato nei periodi in cui quest’ultimo sia in attesa di essere inviato in missione; in definitiva, l’erogazione di tale indennità non potrà essere elusa né limitata temporalmente tramite l’applicazione di un regolamento interno di segno contrario.

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