È illegittima la clausola elastica apposta al contratto a tempo parziale se non disciplina le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione con il preavviso di due giorni lavorativi, limitandosi a prevedere la possibilità di disporre modifiche della collocazione dell’orario, con evidente disagio arrecato alla dipendente a seguito delle numerose variazioni di orario avvenute.
Questo quanto affermato dal Tribunale di Genova con sentenza n. 837 del 14 novembre 2025.
1. Il fatto
La vicenda vedeva come protagonista una lavoratrice, con mansioni di addetta alla vendita/responsabile capo settore presso un punto vendita di Genova, assunta a tempo parziale per 24 ore settimanali che conveniva in giudizio l’azienda lamentando di aver avuto notizia solo di settimana in settimana (a volte addirittura dal giorno precedente) del giorno, settimana e mansioni da svolgere, con continue variazioni di orario apportate e senza tener conto delle sue esigenze, situazione che causava stress e difficoltà per la lavoratrice ad organizzare la propria vita.
La lavoratrice sosteneva l’illegittimità delle clausole elastiche per violazione degli artt. 5 e 6 D.Lgs n. 81/2015, nonché del CCNL applicato al rapporto.
2. Clausole elastiche e requisiti di validità
Il Tribunale riepiloga quanto previsto dall’art. 6 D.Lgs n. 81/2015, nello specifico:
- la possibilità per le parti del contratto a tempo parziale di pattuire per iscritto, nel rispetto di quanto previsto da Ccnl, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata;
- il diritto del dipendente a un preavviso di due giorni lavorativi in tali casistiche, nonché a specifiche compensazioni economiche, nella misura e nelle forme determinate dai contratti collettivi;
- le clausole elastiche dovranno prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata.
Nel caso di specie l’accordo scritto stipulato non disciplinava, come richiesto da normativa, “le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione con il preavviso di due giorni lavorativi, prevedendo solo la possibilità per l’azienda di disporre modifiche della collocazione dell’orario, nullità che deve intendersi ovviamente parziale, non investendo certo l’intero rapporto di lavoro”.
Sulla base di questi elementi, il Tribunale giudicava la nullità della clausola elastica accogliendo la domanda risarcitoria proposta ex art. 10, comma 3 D.Lgs n. 81/2015.
3. Conclusioni
Le clausole elastiche rappresentano un utile strumento a disposizione del datore di lavoro per compensare le rigidità dell’orario di lavoro del contratto a tempo parziale nell’ottica di flessibilità della prestazione, consentendo allo stesso di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa del dipendente in giorni e orari diversi rispetto a quelli previsti nel contratto.
L’azienda dovrà rispettare i numerosi vincoli previsti dalla normativa; oltre all’accordo scritto, al rispetto del periodo di preavviso e alla compensazione economica in favore del lavoratore, occorrerà prevedere le condizioni e le modalità che consentono di attuare la descritta variazione.
Differenti sono le disposizioni contrattuali che disciplinano tali aspetti.
A mero titolo esemplificativo:
- il CCNL Terziario Confcommercio prevede che “la collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo”;
- il CCNL Chimici Farmaceutici Industria dispone la possibilità di effettuare modifiche della collocazione temporale della prestazione a fronte di esigenze tecniche, produttive, organizzative o di mercato, con un preavviso di 7 giorni lavorativi;
- il CCNL Legno Industria prevede che l’impresa possa modificare l’articolazione del rapporto “in relazione ad obiettive esigenze temporanee di carattere tecnico produttivo, organizzative, di mercato o derivanti da adempimenti amministrativi e per la relativa durata delle medesime”.
