È legittima la clausola apposta al contratto di apprendistato con la quale si prevede che, in caso di recesso anticipato del lavoratore durante il periodo formativo, quest’ultimo sia tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.
La meritevolezza dell’interesse del datore di lavoro rispetto a tale clausola di durata minima è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni fruendo di una formazione dedicata.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10843 del 27 ottobre 2025.
1. La vicenda
Un’azienda adiva il Tribunale di Roma chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per la formazione di due apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante volto al conseguimento delle qualifiche di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture e Capo Stazione.
Nei due contratti era stata prevista tale clausola: “Nel caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest’ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell’importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso (…)”.
In considerazione delle dimissioni rassegnate dai lavoratori durante il periodo formativo, l’azienda agiva per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la formazione degli stessi di 9.086,51 e 8.587,58 euro.
2. Recesso anticipato durante il periodo formativo e rimborso spese per la formazione
Il Tribunale ritiene valida la clausola apposta al contratto di apprendistato, considerato che l’ordinamento non pone alcun limite all’autonomia privata in ordine alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore.
Trattasi, infatti, di una clausola di durata minima correlata a un diritto potestativo disponibile; ”la meritevolezza dell’interesse del datore di lavoro rispetto a siffatta clausola è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni e fruendo di una formazione dedicata”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, tale clausola deve ritenersi legittima quando l’azienda abbia sostenuto un costo reale per la formazione del lavoratore; nel caso di specie l’azienda aveva documentato la formazione erogata dimostrando che non si era mai potuta avvalere della prestazione dei due apprendisti impegnati interamente nella formazione.
La clausola penale prevista, inoltre, non risultava eccessivamente onerosa per i dipendenti, considerato che le due qualifiche professionali di Capo stazione e Operatore specializzato manutenzione infrastrutture richiedevano specifiche abilitazioni e lunghi periodi di formazione.
3. Conclusioni
La pronuncia in commento fa seguito alla sentenza n. 1646 del 9 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Roma si era già pronunciato sulla legittimità della clausola penale per il caso di recesso anticipato dell’apprendista.
Nel contratto di apprendistato l’obbligo formativo in capo al datore di lavoro assume un ruolo fondamentale e preminente rispetto all’attività lavorativa (l’azienda dovrà redigere il piano formativo individuale per iscritto, individuare un tutor o referente aziendale, registrare la formazione sul libretto dell’apprendista ma soprattutto fornire un’adeguata formazione professionale al lavoratore); una clausola di questo tipo potrebbe pertanto tutelare l’azienda, a fronte dello sforzo economico e organizzativo sostenuto nella formazione del soggetto e costituire un deterrente per l’apprendista a rassegnare le dimissioni.
Inoltre, per la validità di tale clausola non è necessario che il lavoratore abbia materialmente tratto un vantaggio economico dal conseguimento della specifica formazione tecnica.
