Il fatto che il CCNL applicato al rapporto di lavoro (Autostrade e Trafori) identifichi, tra le molte, soltanto alcune indennità quali computabili nel TFR, non significa al tempo stesso che le altre vadano escluse.
Ciò che rileva è che sia accertato se gli elementi, pur prestando il carattere in astratto della incertezza, sono erogati con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l’avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escludere il carattere occasionale.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025.
1. La vicenda processuale
Alcuni lavoratori convenivano in giudizio la propria azienda per chiedere il ricalcolo del TFR spettante includendo gli importi corrisposti mensilmente per lavoro supplementare, lavoro straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta, liquidazione permessi ex festività, indennità turni sfalsati nonché indennità di cui all’art. 43 CCNL di categoria.
Il Tribunale accoglieva le domande proposte dai lavoratori.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le domande dei lavoratori, rilevando che le disposizioni del CCNL individuavano gli elementi della retribuzione nonché quelli aggiuntivi e prevedevano espressamente quali voci andassero computate ai fini del calcolo del TFR; pertanto, le altre dovevano ritenersi escluse a contrario.
Inoltre era onere dei lavoratori indicare le norme contrattuali che disponevano l’incidenza anche degli elementi esclusi dal computo.
2. Computabili nel TFR anche voci retributive non indicate nel CCNL
La Corte di Cassazione, richiamando un proprio precedente (Cass., n. 24801/2024), ricorda che l’art. 22 del CCNL applicato nell’indicare gli elementi della retribuzione fa riferimento alle voci retributive c.d. standard, vale a dire a quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore; da ciò non deriva tuttavia l’esclusione di ulteriori voci, versate per specifici aspetti della prestazione di lavoro, non riferibili a tutti i lavoratori e non a tutte le prestazioni.
È dunque errato affermare, come fatto dalla Corte d’Appello, che siccome le parti sociali aveva identificato soltanto alcune indennità quali computabili nel TFR, allo stesso tempo avevano escluso le altre a contrario.
“Ciò che invece rileva è che sia accertato se gli elementi, pur prestando il carattere in astratto della incertezza, sono erogati con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l’avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escludere il carattere occasionale“.
È errato, inoltre, sostenere che incombeva sui dipendenti indicare le norme del CCNL che dispongono l’incidenza del TFR anche degli emolumenti esclusi dal computo.
Salva diversa previsione contrattuale, infatti, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga a tale principio, “presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca”.
Dunque, una volta allegata la corresponsione delle indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e non di rimborso spese, non spettava ai lavoratori indicare le norme del CCNL che disponevano l’incidenza degli elementi nella base di calcolo del TFR.
La Corte d’Appello nel caso di specie non aveva svolto alcuna indagine sugli emolumenti oggetto della domanda originaria, che risulta necessaria in mancanza di una negazione espressa della contrattazione collettiva.
3. Conclusioni
In forza del principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 2120, secondo comma c.c.), nel calcolo del TFR vanno computate tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, salvo eventuale diversa previsione dei contratti collettivi.
In ordine al secondo requisito previsto dalla norma (che spesso può risultare di difficile verifica), secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., n. 11448/2004, n. 7488/2000, n. 17248/2015) la nozione di retribuzione prevista dall’art. 2120 c.c. non richiede la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, intendendosi per compensi sporadici e occasionali, esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite e dovendosi, all’opposto, computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi all’organizzazione del lavoro.
Restano esclusi dalla retribuzione utile al TFR, dunque, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni straordinarie e imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l’occasione della prestazione lavorativa.
Il CCNL potrà derogare al principio di onnicomprensività sulla base di una disposizione chiara e univoca (ad esempio, il CCNL Terziario all’art. 249 prevede espressamente quali elementi vadano esclusi dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR).
Tale deroga dovrà riguardare in maniera specifica il TFR e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata da CCNL (come nel caso di specie), occorrendo pertanto “una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione”.
