Il datore di lavoro è obbligato a versare all’INPS la contribuzione dovuta sull’indennità sostitutiva del preavviso anche se quest’ultima non sia stata corrisposta in forza di accordi transattivi tra dipendente e azienda, non opponibili all’Istituto in quanto non afferenti al rapporto contributivo.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24446 del 3 settembre 2025.
1. Il caso
La vicenda prendeva origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti di un’azienda a titolo di contributi per l’indennità sostitutiva del preavviso dovuta a ventotto dipendenti.
La Corte d’Appello, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva che l’indennità sostitutiva del preavviso fosse disponibile e rinunciabile; pertanto, in considerazione della rinuncia dei dipendenti, non poteva nascere alcun obbligo contributivo su un imponibile non esistente.
L’INPS ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello.
2. Rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso e contribuzione
La Corte di Cassazione, in forza di un orientamento consolidato (cfr. Cass., n. 12932/2021), ricorda che sull’obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in modo diverso l’obbligazione retributiva.
Da tali premesse deriva “che l’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata” (Cass., n. 20432/2024).
La regola del minimale contributivo (nello stabilire che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi), fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non invece a quella effettivamente corrisposta dall’azienda; sarebbero, dunque, irrilevanti eventuali accordi tra datore e dipendente in forza dei quali si stabilisca “(…) la non debenza della retribuzione” (Cass., n. 8913/2023).
Pertanto, la Corte territoriale (che si è discostata da tali principi), nel caso di specie avrebbe dovuto verificare se sarebbe spettata ai lavoratori coinvolti l’indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere poi dal fatto che quest’ultima non sia stata poi pagata in forza di accordi transattivi tra azienda e dipendente che non sono opponibili all’INPS in quanto non afferenti al rapporto contributivo.
3. Conclusioni
Il principio ribadito dalla Corte di Cassazione in tale pronuncia è di importanza fondamentale. A prescindere da quanto stabilito in forza di accordi transattivi conclusi tra lavoratore e azienda, l’eventuale rinuncia del primo all’indennità sostitutiva del preavviso non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione contributiva che, in quanto obbligazione pubblicistica, è preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente.
È opportuno che le aziende tengano in considerazione tale aspetto al momento di sottoscrivere verbali di conciliazione al fine di non incorrere in azioni dell’Istituto volti al recupero della contribuzione non versata.
