È illegittima la condotta del datore di lavoro che aveva omesso di indicare per iscritto la collocazione temporale della prestazione di una lavoratrice assunta a tempo parziale, procedendo negli anni a continue variazioni dell’orario di lavoro, peraltro con preavviso minimo, mediante la consegna alla stessa di schede di modifica dei turni contenenti la dicitura “di comune accordo”.
Tale espressione costituisce una clausola di stile, non idonea a dimostrare un effettivo consenso alle modifiche ma una presa d’atto della lavoratrice medesima rispetto alle volontà datoriali, senza rinuncia a far valere per il futuro i diritti riconosciutile dalla legge e dal contratto collettivo in tema di determinazione dell’orario di lavoro.
Così deciso dal Tribunale di Pavia con sentenza del 16 agosto 2025.
1. Il caso
Una lavoratrice assunta con contratto part time con mansioni di cassiera conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, una società della grande distribuzione, lamentando l’assenza della collocazione temporale della prestazione nel contratto di lavoro, l’illegittimità delle continue modifiche dei turni operate e della richiesta di lavoro nella giornata di domenica.
I turni assegnati, infatti, prevedendo orari spezzati, erano tali da non consentire il rientro a casa della lavoratrice né il rispetto delle proprie esigenze personali e familiari.
2. Determinazione dell’orario di lavoro part time e variazioni unilaterali
Veniva accertato che, diversamente da quanto sostenuto dall’azienda, non era stata concordata per iscritto una ripartizione dell’orario nei giorni della settimana, né al momento dell’assunzione né al momento dell’ampliamento dell’orario settimanale (passato da 19 a 30 ore settimanali).
L’azienda nel corso degli anni aveva, inoltre, proceduto a numerose variazioni unilaterali dell’orario di lavoro, mediante consegna alla lavoratrice di schede di variazione degli orari, a distanza molto ravvicinata e con preavviso minimo, che la dipendente sottoscriveva per accettazione sul luogo di lavoro alla presenza dei responsabili del supermercato, contenenti la dicitura “di comune accordo”.
Tale dizione costituisce una clausola di stile, non idonea a dimostrare un effettivo consenso alle modifiche di orario ma una presa d’atto della lavoratrice rispetto alla volontà datoriale, senza rinuncia a far valere per il futuro i diritti spettanti.
“Non si vede quale interesse avesse la lavoratrice a mutare spesso il proprio orario, con minimo preavviso e con conseguenti disagi organizzativi rispetto alle proprie esigenze, senza ottenere alcun corrispettivo aggiuntivo per la disponibilità a seguire di volta in volta le richieste del datore di lavoro, mentre è evidente l’interesse di quest’ultimo a ottenere le prestazioni della dipendente secondo le esigenze mutevoli del supermercato, realizzando nei fatti la disciplina delle clausole flessibili pur senza applicare la stringente normativa per le stesse sopra richiamata”.
Sulla base di queste considerazioni il Tribunale accertava l’illegittimità della condotta dell’azienda, in violazione della normativa legislativa e contrattuale in tema di orario di lavoro, procedendo alla determinazione dell’orario di lavoro della lavoratrice (contemperando le esigenze del datore di lavoro con le responsabilità familiari della lavoratrice) ed escludendo il lavoro domenicale che non poteva essere imposto alla dipendente alla luce delle disposizioni del CCNL.
L’azienda veniva condannata al risarcimento del danno in ragione della mancata predeterminazione dell’orario di lavoro, determinato in via equitativa, indipendentemente dalla prova della sussistenza e dell’entità del pregiudizio subito.
3. Conclusioni
Nel contratto di lavoro a tempo parziale andrà fornita puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione, così come previsto dall’art. 5, comma 2 D.Lgs n. 81/2015 (“Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”); la ratio che ispira la disciplina del lavoro a tempo parziale è, infatti, quella di permettere ai lavoratori una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero (cfr. Cass., n. 11333/2024).
L’azienda non potrà, inoltre, procedere ad alcuna modifica dell’orario di lavoro in assenza della pattuizione per iscritto di clausole elastiche, sottoscritte nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da CCNL (cfr. Tribunale di Como, ordinanza 7 luglio 2025); qualsiasi modifica in assenza di accordo tra le parti sarebbe, infatti, illegittima con diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito (art. 10, comma 3 D.Lgs n. 81/2015).
