È illegittimo il tirocinio (configurandosi un rapporto di lavoro subordinato dissimulato) attivato con la qualifica di “addetta agli sportelli delle agenzie di viaggio” se la tirocinante, eccetto un iniziale periodo di affiancamento, non abbia ricevuto una formazione specifica e dettagliata nelle relative attività, risultando al contrario immediatamente inserita nell’organico aziendale e soggetta ai medesimi obblighi degli altri dipendenti operanti all’interno della struttura.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 3687 del 15 ottobre 2025.
1. Il caso
Una tirocinante, che aveva formalmente sottoscritto un accordo di tirocinio part-time per 37,5 ore settimanali con la qualifica di addetta agli sportelli delle agenzie di viaggio, conveniva in giudizio l’azienda per vedere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo di lavoro svolto dal 25 novembre 2022 al 23 giugno 2023 con inquadramento al 4° livello, oltre alla regolarizzazione della sua posizione contributiva.
La ricorrente deduceva che già all’inizio dello stage era stata impiegata come lavoratrice subordinata, svolgendo mansioni tipiche di un rapporto di lavoro dipendente in piena autonomia (ad esempio, attività di front office, prenotazione di viaggi, emissione e vendita di biglietti aerei e pacchetti turistici, gestione amministrativa e contabile), con obbligo di osservare un orario di lavoro e con assoggettamento al potere direttivo del titolare.
2. Tirocinio e obblighi formativi
Il Tribunale ricorda che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, con riferimento all’analoga fattispecie dell’apprendistato, costituisce un elemento essenziale di tale tipologia contrattuale la sussistenza di un addestramento effettivo del lavoratore.
Laddove, invece, vi sia uno stabile inserimento del tirocinante nell’organizzazione dell’impresa, con obbligo di ottemperare a vincoli di orario e alle direttive impartite dall’imprenditore, “allora lo stage risulterebbe “in concreto un espediente per mascherare l’instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato” (cfr. Cass., n. 1380/2006).
Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver impartito una formazione effettiva, elemento essenziale del tirocinio.
Il giudice di merito dovrà verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, la ricorrenza di un’attività formativa, modulabile in relazione alle specifiche mansioni, “purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro” (Cass., n. 3696/2001, n. 1052/1995).
Nel caso di specie, dall’istruttoria testimoniale era emerso che, ad eccezione di un periodo iniziale di affiancamento, la tirocinante non aveva ricevuto una formazione puntuale e dettagliata nelle attività oggetto di formazione ma, al contrario, aveva espletato le proprie mansioni nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
3. Conclusioni
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva avente come finalità l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo del soggetto.
Le finalità sono, dunque, orientative e formative, non configurandosi al contrario un rapporto di lavoro subordinato.
Il tirocinante, ad esempio, non potrà essere utilizzato per sostituire personale assente (per malattia, maternità, ferie ecc.), per gestire picchi di attività o per ricoprire una posizione stabile all’interno dell’azienda.
L’Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 8/2018 ha fornito indicazioni operative per il personale ispettivo in ordine all’attività di vigilanza in materia di stage, finalizzata alla verifica della regolarità di tali rapporti formativi.
Nel caso in cui il personale ispettivo “riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015”.
Al fine di ricondurre lo stage ad un rapporto di lavoro subordinato, assumerà rilevanza l’assoggettamento del soggetto alle medesime regole previste per il personale dipendente in relazione alla gestione delle presenze e dell’orario di lavoro, così come imporre al tirocinante standard di rendimento periodici, al fine del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
In definitiva, il tirocinio andrà attivato nel rispetto della sua finalità formativa e orientativa e non, al contrario, per utilizzare manodopera a basso costo; un utilizzo non genuino dell’istituto, oltre a configurarsi quale disvalore etico, esporrebbe infatti l’azienda a nefaste conseguenze patrimoniali.
