È illegittima la trattenuta di 1.352 euro applicata dall’azienda in busta paga al dipendente a titolo di risarcimento per il danno da quest’ultimo causato al mezzo aziendale, se il CCNL applicato (Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni) prevede, in funzione di garanzia della posizione del lavoratore, la necessità della preventiva irrogazione della sanzione disciplinare prima di operare la trattenuta e il datore di lavoro non abbia rispettato tale procedura.

Così deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26607 del 2 ottobre 2025.

1. La vicenda processuale

La vicenda vedeva come protagonista un lavoratore, con mansioni di magazziniere, che aveva causato un danno al muletto utilizzato nell’esercizio delle sue attività.

In primo grado il Tribunale giudicava legittima la sanzione disciplinare e le trattenute operate dall’azienda sulla retribuzione del lavoratore a titolo di risarcimento del danno.

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la società alla restituzione in favore del lavoratore della somma di 1.352 euro, giudicando contrario alla disposizione contrattuale aver operato la trattenuta prima della comunicazione della sanzione disciplinare, ferma restando la legittimità della seconda trattenuta di 1.498 euro.

La Società ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia.

2. Risarcimento del danno e preventiva irrogazione della sanzione

La Corte di Cassazione evidenzia che la sentenza impugnata non ha posto in dubbio la responsabilità del lavoratore per il danno causato e nemmeno la possibilità per la parte datoriale di operare una compensazione tramite trattenuta.

La Corte d’Appello, al contrario, si è soffermata sull’interpretazione delle disposizioni del CCNL in rapporto ai principi generali in materia di procedimento disciplinare.

Nel caso di specie il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevedeva, quale unica possibilità per l’azienda di far valere il risarcimento del danno derivante da un comportamento inadempiente del lavoratore, la preventiva irrogazione della sanzione disciplinare in funzione di garanzia del lavoratore; pertanto, la trattenuta a titolo risarcitorio adottata prima della sanzione del rimprovero scritto era da ritenersi illegittima per violazione di tale disposizione.

3. Conclusioni

La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un lavoratore può comportare, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgenza del diritto al risarcimento dei danni causati dal dipendente nello svolgimento delle sue mansioni.

È preferibile, anche laddove il CCNL non preveda un espresso obbligo in tal senso, che l’azienda attivi un procedimento disciplinare contestando il fatto e formalizzando nella contestazione che la stessa si riserva di quantificare l’importo del danno causato dal lavoratore al fine di addebitargli il relativo importo.

Il danno dovrà essere effettivo (ad esempio, nel caso di interesse corrispondente alla fattura per la riparazione del mezzo con specifica dei relativi dati identificativi) e nella comunicazione con la quale verrà evidenziato l’importo del danno dovranno essere indicate il numero di rate nelle quali si darà corso alle trattenute e le decorrenze di ciascuna.

Molti CCNL prevedono limiti circa tale aspetto; a mero titolo esemplificativo, l’art. 18 del CCNL Chimici Farmaceutici Industria prevede che “le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo”.

L’azienda che intenda procedere alla richiesta di risarcimento del danno dovrà prestare la dovuta attenzione alle norme contrattuali di interesse al fine di non incorrere nell’illegittimità delle trattenute applicate.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *