La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26956 del 7 ottobre 2025, ha ritenuto irrilevanti, ai fini della prova della “particolare gravità” della malattia (che consente di escludere dal periodo di comporto tali assenze in forza dell’art. 63 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni), i messaggi WhatsApp con i quali il lavoratore comunicava al Responsabile di filiale l’andamento e la natura della malattia.

È onere del lavoratore, infatti, inviare all’azienda la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita.

1. La vicenda processuale

La vicenda riguardava l’impugnazione di un licenziamento per superamento del comporto di un lavoratore del settore logistica e, in particolare, l’interpretazione dell’art. 63 del CCNL nella parte in cui esclude dal computo “le malattie particolarmente gravi occorse al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi”.

La Corte d’Appello riteneva che tale clausola andasse interpretata nel senso di fare riferimento a patologie che richiedevano la sottoposizione a terapie salvavita.

Nel caso di specie non era stato provato che la malattia sofferta dal dipendente:

  • fosse stata particolarmente grave;
  • avesse richiesto una terapia salvavita o assimilabile (nei certificati medici inviati all’azienda non era barrata, infatti, la casella “Patologia grave che richiede terapia salvavita”);
  • avesse impedito lo svolgimento della quotidiana attività di lavoro.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia.

2. Malattia particolarmente grave

Secondo la Corte di Cassazione, dalla lettura coordinata delle diverse norme del CCNL e dal confronto con altri contratti si evince l’intento di escludere dal comporto unicamente le terapie salvavita, vale a dire quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (ad esempio, la terapia di emodialisi).

Il lavoratore è tenuto ad inviare all’azienda la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza della patologia grave che richiede una terapia salvavita, non potendo addossare al datore di lavoro l’onere di classificare e qualificare il tipo di patologia sofferta dal lavoratore.

Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte d’Appello, tutta la documentazione inviata dal dipendente all’azienda era priva dell’indicazione “patologia grave che richiede terapia salvavita”, non potendo attribuire alcun valore di carattere medico-legale allo scambio di messaggi WhatsApp tra il lavoratore e il Responsabile di Filiale mediante i quali il primo comunicava l’andamento e la natura della malattia.

3. Conclusioni

Diversi CCNL prevedono l’esclusione dal computo del comporto dei periodi di assenza dovuti a malattie gravi; oltre al CCNL Logistica (che riprende le malattie elencate nella Circolare INPS n. 95/2016), a mero titolo esemplificativo il CCNL Alimentari Industria prevede che nel caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie) che richiedano terapie salvavita, i giorni di assenza non vadano conteggiati al fine della conservazione del posto.

Dunque, per rientrare nell’esclusione del comporto, il lavoratore dovrà ricadere in fattispecie ben delineate e a tal fine la certificazione prodotta dovrà riportare specifica indicazione in tal senso (nel certificato dovrà essere barrata la casella “Patologia grave che richiede terapia salvavita”), non essendo a carico della parte datoriale l’onere di qualificare il tipo di patologia sofferta dal dipendente.

In caso contrario, vale a dire laddove il certificato non contenga specifica indicazione circa la gravità della malattia, il lavoratore dovrebbe dimostrare a posteriori in un eventuale giudizio tale aspetto, in contrasto con la dichiarazione del medico.

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