Va annullata la sanzione disciplinare comminata al lavoratore (multa nella misura di due ore della retribuzione) se, a fronte del rifiuto di quest’ultimo di ricevere la lettera di contestazione, l’azienda non fornisca la prova in ordine alla lettura (o al tentativo di lettura) della lettera di contestazione da parte dell’addetto alla consegna, di modo da consentire al lavoratore di conoscere l’oggetto della comunicazione.

Questo il principio affermato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 2707 del 24 giugno 2025.

1. Il caso

Un lavoratore con mansioni di autista addetto alla raccolta dei rifiuti subiva un procedimento disciplinare per aver arrecato un danno al mezzo aziendale nell’esercizio delle sue attività.

Il lavoratore si rifiutava di firmare sia la lettera di contestazione che il provvedimento con il quale gli veniva comminata la sanzione della multa nella misura di due ore, con contestuale addebito della responsabilità per aver causato il danno al mezzo aziendale per un importo di 1.500 euro, dichiarando di volerli ricevere a mezzo raccomandata.

Ad avviso dell’azienda il procedimento disciplinare era stato concluso correttamente; il dipendente impugnava il provvedimento in quanto la mancata notifica a mezzo raccomandata della lettera di contestazione e del successivo provvedimento aveva determinato una lesione del suo diritto di difesa.

2. Rifiuto di ricevere la lettera di contestazione

Il Tribunale ricorda che nel rapporto di lavoro subordinato vi è l’obbligo del lavoratore di ricevere, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in forza del potere direttivo a cui è sottoposto, le comunicazioni provenienti dal datore di lavoro e dai suoi delegati, mentre un obbligo analogo non è configurabile in un luogo pubblico (cfr. Cass., n. 12555/2011).

La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (n.7306/2019) ha giudicato illegittima la sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente se, a fronte del rifiuto dello stesso di ricevere la lettera di contestazione, non si sia proceduto all’apertura della busta da consegnare o si sia tentato quantomeno di leggerne il contenuto da parte dell’addetto alla consegna, in modo tale da consentire al dipendente di conoscere l’oggetto del provvedimento.

Nel caso di specie l’azienda non aveva fornito la prova circa la lettura (o il tentativo di lettura) della lettera di contestazione da parte dell’addetto alla consegna nei confronti del lavoratore; pertanto, la sanzione disciplinare andava annullata.

Il lavoratore, inoltre, ha diritto alla restituzione di quanto trattenuto dall’azienda in forza dei danni causati al mezzo aziendale, non essendo stata fornita idonea prova circa la riconducibilità di tali danni alla condotta colposa del lavoratore.

Infatti, “ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l’evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento”.

3. Conclusioni

Per “neutralizzare” il comportamento del lavoratore che si rifiuti di ricevere una lettera di contestazione, l’azienda non dovrà limitarsi a consegnare la lettera ma dovrà procedere alla lettura (o quantomeno al tentativo di lettura) della stessa alla presenza di almeno un testimone.

Tale condotta, che configura una violazione dei principi di buona fede e correttezza alla base del rapporto (il lavoratore è tenuto, infatti, a porsi in condizione di ricevere le comunicazioni della parte datoriale), potrà dar luogo ad un ulteriore procedimento disciplinare e, in forza della contestazione della recidiva, condurre all’applicazione di una sanzione ancora più grave in conformità alle disposizioni del contratto collettivo applicato.

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