La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32659 del 15 dicembre 2025, ha affermato che la valutazione dei rischi richiesta dall’art. 32 D.Lgs n. 81/2015, finalizzata ad assicurare una più intensa protezione nei confronti dei lavoratori somministrati, si pone quale condizione di legittimità del contratto di lavoro somministrato.

Il DVR dovrà previamente contenere:

  • i rischi specifici connessi alla tipologia contrattuale;
  • le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli e
  • le procedure per la loro concreta attuazione.

1. Il fatto

La vicenda riguardava l’adeguatezza del DVR redatto da un’azienda utilizzatrice che aveva impiegato lavoratori somministrati; in primo e secondo grado veniva dichiarata l’illegittimità dei contratti di somministrazione e di lavoro in somministrazione in forza dei quali il lavoratore era stato inviato a svolgere la propria attività presso l’impresa utilizzatrice.

Nello specifico, quest’ultima non aveva fornito la prova di aver effettuato una valutazione dei rischi idonea che contemplasse, in maniera puntuale, i rischi a cui sono esposti i lavoratori somministrati in relazione all’inserimento in un determinato reparto o all’assegnazione di una certa mansione.

2. Valutazione dei rischi nella somministrazione

La Corte di Cassazione condivide quanto affermato dai giudici di merito che hanno ritenuto che la valutazione dei rischi ex art. 32 D.Lgs n. 81/2015 si ponga quale condizione di legittimità del contratto di lavoro somministrato in quanto finalizzata ad assicurare una più intensa protezione nei confronti dei lavoratori inviati in missione. Gli stessi, nel momento in cui iniziano a prestare la propria attività presso l’impresa utilizzatrice diventano infatti, spesso per periodi brevi e frammentati, parte di un’organizzazione di lavoro nuova alla quale sono estranei.

Non può, pertanto, condividersi la linea difensiva secondo la quale le esigenze di tutela dei lavoratori somministrati sarebbero soddisfate attraverso la generale valutazione del rischio uguale per tutti i lavoratori.

L’art. 32 D.Lgs n. 81/2015:

  • si ispira all’esigenza di assicurare il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione dei lavoratori somministrati sotto il profilo della sicurezza rispetto ai lavoratori a tempo pieno e indeterminato;
  • va letto, sotto il profilo dell’efficacia della protezione antinfortunistica, con quanto prescritto dall’art. 28 D.Lgs n. 81/2008 in tema di valutazione del rischio.

Occorre pertanto, considerata la riduzione di familiarità con l’ambiente di lavoro e con la strumentazione professionale dei lavoratori somministrati, “che il DVR contenga previamente, cioè con “data certa“, l’individuazione dei rischi specifici “connessi alla specifica tipologia contrattuale” e identifichi, sempre in via preventiva e formalmente, all’interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse”.

3. Conclusioni

Il principio di diritto affermato riveste un’importanza fondamentale per tutte le aziende che impiegano lavoratori in somministrazione (in questo senso si era già pronunciata la Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 372 del 14 giugno 2024).

Non sarà sufficiente una generica valutazione dei rischi e delle misure di protezione, basandosi sul fatto che il lavoratore somministrato svolge mansioni identiche a un lavoratore assunto direttamente dall’utilizzatore.

La valutazione dei rischi, al contrario, dovrà essere specifica e calata nel contesto delle mansioni svolte dal lavoratore somministrato, tenendo conto della formazione ed esperienza di quest’ultimo e tale da consentire di ricostruire il rischio a cui quest’ultimo sarà esposto (potendo prevedersi, ad esempio, una particolare sorveglianza da parte dei preposti aziendali).

L’obbligo prescritto dall’art. 32 D.Lgs n. 81/2015 non può essere, dunque, inteso quale mera formalità; le aziende dovranno prestare la dovuta attenzione con il rischio di incorrere in caso di contenzioso nella conversione del rapporto a tempo indeterminato e nel risarcimento del danno (artt. 38 e 39 D.Lgs n. 81/2015).

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