È legittimo il licenziamento per superamento del comporto intimato a una lavoratrice rimasta assente per 556 giorni (su 540 giorni consentiti dal CCNL applicato) nel quadriennio, conteggiando i 60 giorni di ricovero ospedaliero per due interventi chirurgici al piede ai quali si era sottoposta.
Nel caso in esame, il CCNL del settore Case di Cura Private-Personale non Medico prevede che il periodo di ricovero deve essere escluso dal computo del comporto solo in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita (quali ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili).
Le operazioni al piede non possono essere qualificate in termini di terapie salvavita; pertanto, era corretto conteggiare tale periodo al fine del periodo di conservazione del posto.
Così deciso dal Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 283 del 3 giugno 2025.
1. Il fatto
La vicenda vedeva come protagonista una lavoratrice licenziata per superamento del comporto per essere rimasta assente dal lavoro per malattia per 556 giorni nel quadriennio, in conformità alle disposizioni del CCNL Case di Cura Private-Personale non Medico.
La lavoratrice impugnava il recesso sostenendo che non si fosse verificato il superamento del comporto, non dovendo essere computati in tale periodo i 60 giorni di ricovero ospedaliero per interventi chirurgici al piede ai quali era stata sottoposta.
La dipendente contestava, inoltre, la violazione dei principi di buona fede e correttezza applicabili al rapporto, in quanto l’azienda non l’aveva avvertita circa l’imminente scadenza del comporto e l’illegittimo diniego alla richiesta di fruizione delle ferie, dalla stessa avanzata in data 8 ottobre 2022.
2. Licenziamento per superamento del comporto e ricovero
Il Tribunale giudica corretto il computo dei 60 giorni di ricovero ospedaliero all’interno del periodo di conservazione del posto.
Il CCNL applicato all’art. 43 prevede, infatti, l’esclusione dei periodi di ricovero dal calcolo del comporto solo in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita (quali, in misura esemplificativa ma non esaustiva, l’emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili), situazione non assimilabile al caso di specie, dove la lavoratrice era stata ricoverata per due interventi al piede.
In ordine alla violazione dei principi di buona fede e correttezza per non avere l’azienda comunicato l’imminente scadenza del comporto il Tribunale ricorda che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (come nel caso di interesse), il datore non ha l’onere di avvertire preventivamente il dipendente, al fine di permettergli ad esempio di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.
In merito alla possibilità per la lavoratrice di beneficiare della conversione del titolo dell’assenza da malattia a ferie il Tribunale ribadisce un principio consolidato.
Il lavoratore assente per malattia ha la facoltà di richiedere di fruire delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il decorso del comporto, senza che la parte datoriale sia obbligata ad accogliere tale richiesta, potendo rifiutarla, ma solo in presenza di ragioni organizzative di natura ostativa che dovranno essere “concrete ed effettive, in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro”.
Non si configura, tuttavia, l’obbligo dell’azienda di accogliere la richiesta del dipendente se lo stesso, pur potendo, non abbia richiesto di fruire delle ferie maturate e non godute nel momento in cui era in malattia al fine di sospendere il comporto.
Nel caso di specie, la lavoratrice non aveva richiesto di fruire le ferie nel periodo immediatamente antecedente la scadenza del comporto, avendo avanzato richiesta tra agosto 2021 e ottobre 2022, dunque in un momento molto precedente rispetto al superamento del periodo di conservazione del posto avvenuto a marzo 2024.
3. Conclusioni
In assenza di apposita previsione del contratto collettivo, i periodi di ricovero ospedaliero andranno computati al fine di verificare l’eventuale superamento del periodo di conservazione del posto.
I contratti collettivi prevedono disposizioni differenti circa il computo delle assenze per ricovero ospedaliero al fine del comporto.
Ad esempio, il CCNL Carta Industria all’art. 25 prevede che “nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital”.
Ancora il CCNL Vetro, lampade e display all’art. 52 prevede che “Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a venti giorni e fino a sessanta, afferente a uno o più eventi morbosi, sospende per una sola volta nell’arco temporale di 36 mesi, il decorso del comporto di cui al primo comma, per un massimo di 60 giorni dall’inizio dell’evento”.
La pronuncia in commento evidenzia l’importanza delle disposizioni contrattuali che possono ampliare le tutele a disposizione del lavoratore assente per malattia (ad esempio, prevedendo l’obbligo dell’azienda di preavvertire il lavoratore dell’imminente scadenza del comporto o ancora escludendo le giornate di ricovero dal conteggio del comporto), aspetto sul quale le aziende dovranno prestare la dovuta attenzione al fine di non incorrere nell’illegittimità del licenziamento.
