Il datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto di età inferiore ai 30 anni che non sia mai stato occupato in precedenza a tempo indeterminato, con lo stesso o con altro datore, può fruire di un esonero contributivo pari al 50% dei contributi a suo carico, per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di importo pari a 3.000 euro annui.
- Aziende beneficiarie
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dall’appartenenza o meno alla categoria degli “imprenditori”, compresi i datori del settore agricolo (non si applica, viceversa, alla pubblica amministrazione).
ATTENZIONE: l’incentivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Comporta la perdita dell’incentivo e il recupero delle quote già fruite il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione incentivata.
- Rapporti di lavoro interessati
L’esonero riguarda le assunzioni (o trasformazioni) con contratto a tempo indeterminato:
- decorrenti dal 1° gennaio 2018;
- di giovani con età inferiore a 30 anni (da intendersi come 29 anni e 364 giorni);
- che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.
ATTENZIONE: non sono ostativi alla fruizione dell’incentivo eventuali periodi svolti dal lavoratore in forza di un contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro e non proseguiti attraverso un contratto a tempo indeterminato.
Inoltre l’esonero trova applicazione, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata (art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015) anche nel caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato a condizione che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.
L’esonero non trova applicazione nei casi di contratti di apprendistato, di lavoro domestico, lavoro intermittente e al personale con qualifica dirigenziale.
- Misura dell’incentivo
L’incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), per un massimo di 36 mesi nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è pari a 250 euro, ottenuti da 3.000/12).
Come precisato dall’INPS nella Circolare n. 40/2018, il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.
Infatti qualora un dipendente sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Nella tabella seguente un riepilogo delle caratteristiche dell’incentivo.
| Lavoratori interessati | Chi non ha ancora compiuto il 30° anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore, incluso chi ha avuto precedenti periodi di apprendistato, contratti a chiamata o domestico a tempo indeterminato nonché di lavoro autonomo o parasubordinato.
L’esonero trova applicazione anche in caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7, D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto. |
| Tipologia di rapporto | Nuova assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nonché trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. |
| Misura e durata | Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 36 mesi (12 mesi, in caso di mantenimento in servizio dell’apprendista), nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. |
| Compatibilità con altri incentivi all’occupazione | Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento. E’ invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali ad esempio l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili e l’incentivo all’assunzione di beneficiari della Naspi. |
