- Sintesi
Il Tribunale di Avellino, con sentenza dell’8 settembre 2022, ha dichiarato efficace l’accordo transattivo attraverso il quale il lavoratore, pur in mancanza di sottoscrizione dell’accordo medesimo, effettua precise rinunce e mette in esecuzione le previsioni della transazione mediante comportamenti concludenti.
- La fattispecie
Il dipendente, assunto da una società con contratto di apprendistato in data 1° gennaio 2020, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che era stato al medesimo intimato con effetto dal 4 febbraio 2022. Tale atto espulsivo veniva contestato dal dipendente, il quale sosteneva di avere sottoscritto un contratto di lavoro autonomo con altra società collegata alla primae che, dunque, sussisteva una continuità ed unitarietà di rapporto.
Su tali presupposti il dipendente, deducendo il collegamento aziendale, previo accertamento della nullità del licenziamento intimatogli, chiedeva la condanna delle due società in solido e/o alternativamente al risarcimento del danno, nonché la condanna al pagamento di somme a titolo di TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
La resistente, d’altra parte, contestava la ricostruzione avversaria invocando gli effetti di un accordo transattivo sottoscritto con il lavoratore in data 30 marzo 2020, nell’ambito del quale il lavoratore aveva, tra l’altro, espressamente rinunciato nei confronti delle società a qualsiasi rivendicazione inerente all’instaurazione, esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro in regime di apprendistato.
In base all’accordo, a soddisfazione di qualsiasi pretesa anche solo potenziale del lavoratore, una delle società si impegnava a corrispondere allo stesso, anche in nome e per conto dell’altra, una somma di denaro pari ad euro 1.450,00. In virtù di un’altra clausola dell’accordo, la citata somma risultava, quanto a titolo ed ammontare, espressamente accettata dal lavoratore.
- Motivazioni in fatto e in diritto
Secondo il Tribunale di Avellino, l’accordo prodotto da parte resistente, pur in assenza difirma del lavoratore, era stato eseguito dalle parti.
Infatti, ad avviso del Giudice, avevano valore le comunicazioni precedentemente intercorse tra le parti, sulla scorta delle quali, attraverso l’accordo transattivo, vi era una comune volontà di cessare ogni controversia in essere o anche solo potenziale.
Per il Tribunale era decisivo quanto affermato dal lavoratore in una e-mail inviata all’amministrazione di una delle società coinvolte, nella quale il lavoratore offriva garanzie sul rispetto dell’accordo transattivo (“(…) prima si emette pagamento, e poi la ricevuta (…); Come detto nella mail precedente a seguito del bonifico avrà ciò che deve debitamente firmato”).
Peraltro, sulla base di alcuni messaggi WhatsApp depositati,risultava che il lavoratore, una volta ricevuto l’accredito delle somme concordate nell’accordo transattivo, avrebbe rinunciato all’impugnazione del licenziamento intervenuto.
Ad avviso del Tribunale di Avellino, quindi, era pacifico che il lavoratore avesse accettato il contenuto dell’accordo transattivo e le somme erogate a tale titolo, tanto che, a riprova dell’accettazione, vi era una fattura rilasciata dallo stesso lavoratore in data 31 marzo 2020, il cui oggetto era così descritto: “Corrispettivo accordo (…)”.
Secondo il Tribunale di Avellino l’accordo transattivo conteneva delle rinunce ben determinate e reciproche e, pertanto, sulla base dell’interpretazione delle clausole dell’accordo medesimo, doveva ritenersi accertata la consapevolezza del lavoratore di essere titolare di diritti e di voler rinunciare agli stessi o transigere in riferimento ad essi. Infatti, ad avviso del Tribunale, il perfezionamento dell’accordo transattivo era perfettamente comprovabile sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde.
Su questo presupposto, il Giudice decideva di ritenere valido e vincolante l’accordo transattivo e, conseguentemente, di rigettare la domanda del lavoratore.
- Conclusioni
Con la sentenza in esame si consolida un orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale le rinunce del lavoratore a pretese relative alla prestazione di lavoro subordinato e/o connesse con la conclusione del rapporto di lavoro possono assumere valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato – sulla base dell’interpretazione del contratto o di altre circostanze desumibili aliunde – che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati (o obiettivamente determinabili) e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere.
In caso contrario, le dichiarazioni del lavoratore (e.g., quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore che contenga, altresì, una rinuncia ad una maggiore somma o ad altri titoli di pretese) non sono di per sé sufficienti a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva (Cass. n. 20123/2004).
