Rispetta il principio di specificità il patto di prova che, nell’indicazione delle mansioni, rinvii al livello di inquadramento previsto dal CCNL mediante l’utilizzo di termini inglesi di uso comune (Marketing and Communication Manager), consentendo al lavoratore di avere piena consapevolezza circa le mansioni affidate, considerando inoltre fattori quali il pregresso bagaglio lavorativo evidenziato nel CV, all’interno del quale il dipendente aveva dichiarato di aver già ricoperto ruoli identici o analoghi, e l’effettuazione di colloqui preassuntivi in cui erano state dettagliatamente illustrate le competenze della posizione offerta.

Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 244 del 5 marzo 2026.

1. La vicenda processuale

Un lavoratore con qualifica di quadro, inquadrato all’8° livello del CCNL Tessile Abbigliamento Industria con posizione di “Marketing and Communication Manager”, veniva licenziato per mancato superamento del periodo di prova al termine dei sei mesi; lo stesso agiva in giudizio sostenendo la nullità del patto di prova per genericità delle mansioni.

Il Tribunale di Mantova accertava la nullità del patto di prova in quanto privo di indicazioni circa le mansioni affidate al dipendente che non erano desumibili né dall’inquadramento nell’8° livello del CCNL né dalla posizione di Marketing and Communication Manager (profilo non menzionato nel contratto collettivo).

La società ricorreva in appello avverso la pronuncia sostenendo che il Tribunale avesse omesso di valutare se il lavoratore avesse consapevolezza circa i compiti che gli erano stati affidati e a tal fine avrebbe dovuto tenere in considerazione:

  • il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum vitae;
  • l’utilizzo nel CV di descrizione di fatto convergente rispetto a quella utilizzata nel contratto di lavoro;
  • l’effettuazione di colloqui preassuntivi in cui erano state illustrate dettagliatamente le competenze della posizione offerta;
  • l’assenza in corso di rapporto di doglianze riguardanti una presunta assegnazione di mansioni diverse.

2. Il principio di specificità del periodo di prova

La Corte d’Appello ricorda che, in forza del principio di specificità del periodo di prova:

  • l’indicazione delle mansioni che formano oggetto del patto (specie nel caso in cui si tratti di mansioni di natura intellettuale e non meramente esecutiva) non deve necessariamente essere dettagliata, essendo sufficiente che le mansioni siano determinabili;
  • l’indicazione delle mansioni oggetto del patto di prova “può essere operata anche “per relationem” alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico”.

Nel caso di specie il contratto indicava le mansioni affidate al lavoratore in maniera sufficientemente specifica da consentire allo stesso di conoscere il suo campo di azione.

Combinando, infatti, le indicazioni contenute nel contratto, la declaratoria del contratto collettivo e la posizione affidata di “Marketing and Communication Manager” che riferisce all’Amministratore con delega mercati e prodotto, appariva chiaro che il dipendente dovesse occuparsi della gestione, coordinamento e controllo nel settore marketing e comunicazione, in condizioni di autonomia e discrezionalità, con l’obbligo di riferire all’Amministratore.

A tale conclusione si giunge considerando, inoltre, che il dipendente aveva già lavorato per molti anni in ruoli identici presso altre aziende.

3. Conclusioni

Al fine del rispetto del principio di specificità del periodo di prova secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., n. 15326/2025), l’indicazione delle mansioni può avvenire anche rinviando al profilo professionale previsto da contratto collettivo, purché sufficientemente dettagliato e non limitato alla generica descrizione della categoria.

Per identificare le mansioni e la posizione di riferimento si potranno utilizzare anche termini inglesi ormai diventati di uso comune nella descrizione delle posizioni lavorative (pensiamo al Back Office, al Payroll, al Marketing and Communication Specialist ecc.).

Premesso quanto sopra, al fine di rendere edotto il lavoratore circa le attività che formeranno oggetto di valutazione e assicurare una piena trasparenza nel rapporto di lavoro, è preferibile indicare puntualmente le attività che verranno svolte, in modo da evitare eventuali contestazioni sulla genericità della clausola.

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