Sono inutilizzabili dal datore di lavoro ai fini disciplinari i messaggi vocali (seppur contenenti espressioni ingiuriose) inviati da una lavoratrice all’interno di un gruppo WhatsApp composto esclusivamente da cinque colleghi di reparto, senza partecipazione di soggetti riconducibili alla direzione aziendale, in quanto forma di corrispondenza privata tutelata dall’art. 15 della Costituzione.
Non rileva la circostanza che la divulgazione dei messaggi sia avvenuta per iniziativa di uno dei partecipanti.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026.
1. La vicenda processuale
La vicenda prendeva le mosse dal procedimento disciplinare avviato nei confronti di una lavoratrice addetta al reparto pescheria di un supermercato per aver inviato, in una chat WhatsApp interna al reparto pescheria composta da cinque colleghi, messaggi vocali contenenti espressioni offensive e volgari sia nei confronti dell’organizzazione aziendale che riguardanti i prodotti ittici posti in vendita.
Il Tribunale di Ancona giudicava legittima la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nella misura di 5 giorni comminata dall’azienda, rilevando che la dipendente non aveva contestato l’invio dei messaggi vocali prodotti in giudizio.
La lavoratrice ricorreva in appello censurando la sentenza impugnata per aver omesso di compiere una valutazione preliminare circa l’utilizzabilità nel procedimento disciplinare dei messaggi inviati nel gruppo WhatsApp, in quanto corrispondenza privata tutelata dalla Carta costituzionale.
2. Chat tra colleghi
La Corte d’Appello ricorda che i messaggi inviati in una chat “chiusa” su piattaforma WhatsApp, cui accedono solo soggetti previamente selezionati (non al contrario verso un numero indeterminato di soggetti), integra una forma di corrispondenza privata, in quanto tale tutelata dall’art. 15 della Costituzione.
Non vale, inoltre, ad elidere la natura riservata della comunicazione la circostanza che la divulgazione dei messaggi sia avvenuta per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat; “la rivelazione del messaggio da parte di un codestinatario integra comunque una violazione della segretezza della corrispondenza, che non può legittimare l’utilizzo datoriale del contenuto comunicativo quale base di un provvedimento disciplinare, risolvendosi altrimenti in una indebita compressione della libertà di comunicare riservatamente”.
Pertanto, l’azienda non può utilizzare a fini disciplinari i messaggi inviati da un dipendente in un ambito comunicativo ristretto e non destinato alla divulgazione esterna, anche qualora contenenti espressioni offensive.
Il Tribunale, nel caso di specie, aveva omesso di valutare la questione dell’utilizzabilità ai fini disciplinari dei messaggi vocali inviati, limitandosi ad esaminare gli stessi sotto il profilo dell’esercizio del diritto di critica; pertanto, tale omissione aveva inciso su un punto decisivo della controversia in quanto, in forza della natura riservata delle comunicazioni, sarebbe stata preclusa in radice la possibilità di attivare il procedimento disciplinare sulla base di tali elementi.
3. Conclusioni
Nell’ambito delle comunicazioni dei dipendenti è necessario distinguere tra:
- chat aziendali di gruppo, create e gestite dal datore di lavoro con finalità organizzative e produttive (pensiamo, ad esempio, ad una chat WhatsApp utilizzata per comunicare i ritardi o per coordinare le differenti attività lavorative) da considerare quali strumenti di lavoro; pertanto, l’azienda potrà esercitare il controllo su tali comunicazioni nei limiti previsti dalla legge senza necessità di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa (art. 4, comma 2 Statuto dei Lavoratori);
- chat private, organizzate e gestite in autonomia dai lavoratori, senza alcun intervento da parte dell’azienda. In tal caso, i messaggi scambiati dai dipendenti sono equiparati alla corrispondenza privata, chiusa e inviolabile (Cass., n. 5334/2025).
In linea generale, il datore di lavoro non potrebbe utilizzare i messaggi provenienti da chat private, salvo provvedimento autorizzatorio del giudice o se i partecipanti volontariamente diffondano il contenuto della comunicazione, rinunciando in maniera espressa alla riservatezza.
La chat privata non potrà però costituire una “zona franca” per il dipendente che realizzi condotte illecite.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7982 del 31 marzo scorso, ha affermato che le dichiarazioni rese nell’ambito di una chat privata non scriminano il rilievo disciplinare della condotta “ove connotate, come nello specifico, dalla volontà di ledere la reputazione della parte datoriale e dei colleghi, di diffondere informazioni riservate, di indicare modalità elusive di procedure prescritte dalla società datrice da lavoro in relazione alla esigenza di contenimento della emergenza pandemica”; nel caso oggetto della pronuncia è stato giudicato legittimo il licenziamento intimato alla direttrice di un ufficio postale per aver rivelato, all’interno di una chat WhatsApp, procedure interne destinate a rimanere riservate (indicando anche le modalità che consentivano in concreto di eluderle), dichiarazione che era stata poi diffusa sulla pagina Facebook di un altro soggetto, dunque liberamente accessibile da terzi.
Consapevoli della complessità e delicatezza del tema, le aziende dovranno cercare di indirizzare tutte le comunicazioni dei lavoratori attraverso piattaforme ufficiali e predisporre adeguati regolamenti interni al fine sia di favorire una comunicazione trasparente negli ambienti di lavoro che tutelare i dati personali dei soggetti coinvolti.
