È illegittimo il licenziamento intimato a un lavoratore beneficiario dei permessi previsti dalla L. 104/1992, in seguito ai controlli eseguiti dall’agenzia investigativa, per aver prestato assistenza alla madre invalida in tre giornate in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro (8:00-14:30).
Il datore di lavoro non può sindacare, in assenza di accordi in tal senso tra le parti sociali, la scelta delle giornate in cui il dipendente può prestare assistenza al disabile, dunque tale scelta si pone al di fuori degli obblighi di diligenza e fedeltà in capo al lavoratore.
Non si configura, pertanto, abuso del diritto nel caso di assistenza al familiare disabile prestata in orario non corrispondente con il turno di lavoro in quanto i permessi mensili ex art. 33 L. n. 104/1992 sono permessi giornalieri su base mensile e non su base oraria.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26514 dell’11 ottobre 2024.
1. Il fatto
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, confermava il licenziamento irrogato ad un lavoratore, beneficiario dei permessi previsti dalla L. 104, per non aver prestato assistenza alla madre invalida in 3 giornate in corrispondenza del turno di lavoro dalle 8:00 alle 14:30.
I giudici ritenevano che la mancata assistenza prestata in tale orario configurasse abuso del diritto e rigettavano la tesi difensiva del dipendente secondo cui l’assistenza non deve necessariamente realizzarsi nella fascia oraria del turno ma deve essere estesa all’intera giornata di permesso.
Avverso la sentenza il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.
2. Modalità di fruizione dei permessi disabili
La Corte di Cassazione ricorda che elemento essenziale dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3 L. 104 è il nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona con disabilità; tale nesso non va inteso in senso rigido tale da imporre al lavoratore il sacrificio delle proprie esigenze familiari e personali ma, al contrario, in senso flessibile, senza automatismi o rigide indicazioni delle fasce orarie da dedicare all’assistenza in relazione all’orario di lavoro.
Si configura l’abuso del diritto quando il lavoratore beneficiario utilizzi i permessi:
- non per l’assistenza al familiare ma per attendere ad altra attività, in quanto tale condotta appare lesiva della buona fede nei confronti del datore di lavoro e realizza nei confronti dell’ente previdenziale un’indebita percezione dell’indennità;
- in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per fornire l’assistenza.
L’assistenza, inoltre, non va intesa in senso riduttivo come mera assistenza personale al disabile presso la sua abitazione ma al contrario comprende tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere in autonomia.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha rispettato tali principi, essendosi concentrata solamente sulla verifica della mancata assistenza durante i turni di lavoro senza considerare, da un lato, che i turni non erano conosciuti dal lavoratore al momento della richiesta dei permessi e, dall’altro, che non spetta alla parte datoriale controllare le modalità di esercizio dell’assistenza, ma solo reagire ad eventuali abusi in presenza dei necessari presupposti.
Le esigenze organizzative del datore di lavoro non incidono sulla scelta del lavoratore delle giornate in cui fruire dei permessi che vanno comunicati allo stesso ma non sono soggetti alla sua autorizzazione; allo stesso modo il datore di lavoro non può sindacare, in assenza di accordi in tal senso tra le parti sociali, la scelta delle giornate in cui prestare assistenza al familiare disabile.
Non integra, pertanto, abuso del diritto la condotta del lavoratore che presti assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto i permessi previsti dall’art. 33, comma 3 L. n. 104/1992 sono permessi mensili e non permessi su base oraria o cronometrica.
3. Conclusioni
La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento riprende un orientamento ormai consolidato (recentemente ribadito dal Tribunale di Ancona con sentenza del 5 giugno 2024).
L’attività di assistenza non deve essere necessariamente prestata nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa ma, al contrario, il lavoratore potrà graduare l’assistenza al familiare secondo orari e modalità che tengano conto dell’esigenze di quest’ultimo.
Interpretando in maniera differente si finirebbe, infatti, per pregiudicare gli interessi del soggetto in condizioni di disabilità e andar contro la ratio della norma.
