È cumulabile la carica di amministratore e lavoratore subordinato di una stessa società di capitali purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle della carica sociale rivestita e che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione, vale a dire l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.

Questo il principio ribadito dal Tribunale di Potenza con sentenza del 28 novembre 2024.

1. Il caso

La vicenda vedeva come protagonista un lavoratore, dipendente di una società con mansioni di tecnico di controllo, in seguito nominato amministratore delegato della stessa.

L’Ispettorato del Lavoro provvedeva al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, sul presupposto che non potessero cumularsi le due cariche in capo alla stessa persona, per difetto della intersoggettività e sulla base della dichiarazione resa dallo stesso lavoratore, ove affermava di prendere decisioni circa la gestione della società (nello specifico, contatti con i fornitori, istituti di credito e direttive al personale dipendente).

Il lavoratore adiva il Tribunale al fine di annullare l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato del Lavoro.

2. Amministratore di società e lavoro subordinato

Il Tribunale riprende il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 19596/2016) secondo il quale è compatibile la carica di amministratore di società con il contemporaneo svolgimento di un rapporto di lavoro dipendente purché venga fornita la prova dell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società, a prescindere dalla carica sociale ricoperta.

Nel caso di specie, era stato accertato che:

  • il ricorrente non aveva una delega in bianco ma era sottoposto al potere di controllo e di vigilanza dell’organo collegiale;
  • le attività svolte come lavoratore subordinato con la qualifica di tecnico di controllo fossero differenti da quelle svolte come amministratore delegato;
  • risultava sussistente il vincolo di subordinazione in quanto il dipendente osservava un orario, aveva una retribuzione mensile ed era sottoposto al potere direttivo e di controllo esercitato sia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che da tale organo collegiale.

Sulla base di questi elementi, il Tribunale riteneva legittimo il cumulo delle qualità di amministratore delegato e lavoratore subordinato in capo allo stesso soggetto.

3. Conclusioni

Con la pronuncia in commento, il Tribunale riprende un indirizzo giurisprudenziale consolidato, recepito di recente dall’INPS con il Messaggio n. 3359/2019.

Il tema è complesso e foriero di riflessi, attinenti non solo il diritto del lavoro ma anche l’ambito fiscale e previdenziale. I compensi corrisposti agli amministratori di società ex art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir sono assoggettati al regime della Gestione Separata dell’Inps; nel caso in cui l’amministratore sia inquadrato come lavoratore dipendente, la relativa gestione previdenziale segue quella connessa all’inquadramento contributivo della società e al trattamento ordinario per i lavoratori dipendenti presso l’Inps.

La possibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato tra società di capitali e amministratore richiede l’accertamento in concreto delle seguenti condizioni:

  • l’affidamento del potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente ad un organo collegiale o ad un altro organo espressione della volontà dell’ente;
  • l’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società;
  • l’attribuzione e lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, che non siano ricomprese nei poteri di gestione derivanti dalla stessa o dalle deleghe conferite.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *