La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35527 del 19 dicembre 2023, confermando la pronuncia della Corte di Appello, ha affermato che è affetto da nullità, ex art. 54 D.Lgs n. 151/2001, il licenziamento della lavoratrice madre entro l’anno di nascita del figlio se intimato quando l’azienda non è ancora in liquidazione, non essendosi verificata la cessazione dell’attività aziendale.

1. Divieto di licenziamento

L’art. 54, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001 prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; le stesse tutele si applicano nei confronti del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo.

Tra le eccezioni al divieto di licenziamento vi è la cessazione dell’attività dell’azienda cui il lavoratore è addetto (deve trattarsi di cessazione totale, non limitata alla chiusura parziale o alla cessazione di un singolo reparto).

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha chiarito come debba interpretarsi il concetto di “cessazione dell’attività dell’azienda”.

2. La vicenda processuale

La vicenda vedeva come protagonista la dipendente di una cooperativa con contratto a tempo indeterminato licenziata con lettera del 17 luglio 2017 dalla Curatela, essendo stata dichiarata fallita la Cooperativa con sentenza del 17 maggio 2017 dopo aver fruito del congedo obbligatorio di maternità dopo la nascita del figlio.

La lavoratrice impugnava il licenziamento dovendosi lo stesso considerare nullo in quanto avvenuto entro l’anno di nascita del figlio.

Il Tribunale di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla dipendente, dichiarava la nullità del licenziamento e condannava la Curatela alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, dichiarando altresì il diritto di quest’ultima ad un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di fatto dal licenziamento alla reintegra.

La Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado.

I giudici di secondo grado evidenziavano che, sulla base delle prove orali e documentali non si fosse verificata la cessazione dell’attività di impresa ragion per cui si era verificata la violazione del licenziamento disciplinato dalla norma.

Avverso la sentenza il Fallimento proponeva ricorso per Cassazione.

3. I chiarimenti della Corte di Cassazione

La questione sottoposta alla Corte concerne l’interpretazione della “cessazione dell’attività dell’azienda” cui è addetta la lavoratrice madre (art. 54, comma 3 let. b) D.Lgs n. 151/2001), declinata in relazione alla nozione di esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104, commi 1 e 2 legge fallimentare).

E’ necessario chiedersi se l’azienda possa o meno considerarsi cessata ai fini dell’operatività della deroga al divieto di licenziamento nel caso in cui l’esercizio provvisorio non sia stato disposto né con la sentenza dichiarativa del fallimento né successivamente autorizzato dal giudice delegato (nel caso di specie dopo il fallimento era stato dimostrato che le attività di liquidazione non erano iniziate e che invece erano in corso attività conservative in funzione di trasferimento a terzi).

La Corte si chiede se debba privilegiarsi una concezione sostanziale (naturalistica) o formale (giuridica) dell’evento cessazione.

Nello specifico ai sensi

  • dell’art. 104 legge fallimentare con la sentenza dichiarativa di fallimento si ha una cessazione formale dell’attività, salvo il suo esercizio provvisorio autorizzato in presenza di particolari presupposti;
  • dell’art. 54, comma 3, let. b) D.Lgs n. 151/2001 si fa riferimento unicamente all’avvenimento della “cessazione”.

Per la soluzione della questione la Corte richiama alcuni principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza circa la ratio dell’art. 54.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata la disposizione non può essere interpretata in senso estensivo (cfr. Cass., n. 13861/2021).

Inoltre la deroga al divieto di licenziamento dell’art. 54 opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, pertanto trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale.

Al fine di non applicare il divieto di licenziamento devono ricorrere due condizioni, la cui prova incombe sul datore di lavoro:

  • il datore di lavoro dev’essere un’azienda;
  • vi deve essere cessazione dell’attività.

La Corte ritiene pertanto che, “del concetto di cessazione dell’attività disciplinato dall’art. 54, debba darsi una lettura rigorosa,nel senso che deve essere esclusa, dal suo perimetro operativo, ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga,avvalorando, quindi, un profilo sostanziale e non formale del fenomeno “cessazione””.

Tale lettura della norma, che privilegia la tutela dei diritti della lavoratrice madre rispetto ai diritti patrimoniali è conforme al disposto dell’art. 37 della Costituzione che riconosce, nelle condizioni di lavoro, una speciale adeguata protezione alla madre e al bambino.

La Corte conferma che la pronuncia dei giudici di secondo grado è conforme a tali principi avendo accertato che, sia al momento della dichiarazione di fallimento che successivamente ad essa (luglio 2017) erano in corso attività conservative dell’impresa e non di sua liquidazione pertanto non si era verificata alcuna cessazione dell’attività aziendale.

Con l’ordinanza in commento la Corte riprende e conferma l’orientamento ormai consolidato (cfr. Cass., n. 22720/2017, n. 18363/2013) circa la deroga al divieto di licenziamento per cessazione dell’attività dell’azienda, fattispecie normativa di stretta interpretazione, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, al fine di garantire adeguata tutela ai diritti della lavoratrice madre.

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