Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 696 del 22 maggio 2026, ha accertato l’illegittimità della condotta di un’agenzia per il lavoro che non aveva erogato ai lavoratori in somministrazione i buoni pasto elettronici (del valore di 7 euro per ogni giorno lavorato per almeno 4 ore), riconosciuti invece ai dipendenti dell’utilizzatore in forza di un accordo aziendale.
Il principio di parità di trattamento nella somministrazione si estende anche ai buoni pasto (oggetto della contrattazione di secondo livello) in quanto è espressione di un istituto idoneo a incidere sulle condizioni complessive di impiego, concorrendo, sia pure in via indiretta, alla determinazione del trattamento economico-normativo applicabile al lavoratore.
1. Il fatto
I lavoratori dipendenti di un’Agenzia per il Lavoro (inquadrati come operai con mansioni di addetti alla produzione-agganciatori e sganciatori) convenivano in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata erogazione dei buoni pasto (del valore di 7 euro per ogni giorno lavorato per almeno 4 ore) nel periodo in cui erano stati inviati in missione, nonostante fossero stati riconosciuti ai dipendenti dell’azienda utilizzatrice (in forza di un accordo aziendale).
2. Principio di parità di trattamento esteso ai buoni pasto
Il Tribunale giudica la domanda dei dipendenti fondata.
L’art. 35, comma 1 D.Lgs n. 81/2015 garantisce ai lavoratori somministrati una condizione di parità rispetto al trattamento economico e retributivo riconosciuto dall’utilizzatore ai propri dipendenti collocati nel corrispondente livello di inquadramento.
Nelle “condizioni normative” di cui parla la norma “è senz’altro ricompreso anche il riconoscimento dei buoni pasto oggetto della contrattazione collettiva di secondo livello in quanto è espressione di un istituto idoneo a incidere sulle condizioni complessive di impiego, concorrendo, sia pure in via indiretta, alla determinazione del trattamento economico–normativo applicabile al lavoratore”.
Non rileva che nell’accordo fosse previsto il riconoscimento dei ticket per i lavoratori iscritti a libro matricola della società utilizzatrice, stante il carattere di inderogabilità dell’art. 35.
Inoltre, avendo i lavoratori svolto le stesse mansioni dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice, andava garantito ai primi lo stesso trattamento normativo.
3. Conclusioni
La pronuncia in commento si pone in continuità con le sentenze n. 16326 e 16328 della Corte di Cassazione del 26 maggio scorso che hanno stabilito che, in forza del principio di parità di trattamento, i lavoratori somministrati hanno diritto a percepire i premi di risultato previsti dal CCNL applicato dall’utilizzatore (anche qualora quest’ultimo non contenga una specifica previsione sul punto).
L’art. 35, comma 1, nel prevedere il diritto per i lavoratori in somministrazione di percepire, a parità di mansioni, il medesimo trattamento economico complessivamente riconosciuto ai dipendenti dell’utilizzatore, ha natura inderogabile, pertanto una previsione contraria con tale principio andrebbe considerata nulla.
Tale principio (che si estende anche ai buoni pasto riconosciuti ai dipendenti dell’azienda utilizzatrice) contribuisce a rendere la somministrazione la migliore forma di flessibilità a disposizione delle aziende garantendo adeguate tutele ai lavoratori somministrati.
