È illegittima la condotta dell’azienda committente consistente nell’aver impedito lo svolgimento delle assemblee sindacali ai lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici presso i locali della mensa, in violazione del Protocollo sottoscritto con le OO.SS., con il quale l’azienda si era impegnata “a garantire l’accesso ai propri locali mensa per i lavoratori delle A.P. che svolgano la propria attività all’interno del perimetro aziendale”.
In ogni caso, l’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori assicura ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea nell’unità produttiva ove prestano la propria opera, da intendersi anche i locali della committente in cui operano abitualmente.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 27 maggio 2026.
1. Il fatto
La FIOM CGIL conveniva in giudizio un’azienda al fine di ottenere la condanna della stessa per aver impedito ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che prestavano la propria opera presso il sito di Pistoia, l’utilizzo dei locali della mensa per lo svolgimento delle assemblee sindacali.
2. Diritto di riunirsi in assemblea anche per i lavoratori in appalto
Il Tribunale evidenzia che, in forza del Protocollo siglato dall’azienda committente con le OO.SS.:
- la prima si era impegnata a garantire ai dipendenti delle imprese appaltatrici che operavano all’interno del perimetro aziendale l’accesso ai propri locali mensa.
In forza di tale disposizione, l’azienda ha assunto contrattualmente l’obbligo a garantire che i dipendenti delle imprese appaltatrici (al pari dei propri lavoratori) usufruiscano dei locali della mensa con accesso libero, senza poter sindacare le ragioni per le quali venga effettuato l’accesso.
Pertanto, la committente era tenuta ad assicurare la disponibilità dei locali mensa anche per lo svolgimento delle assemblee sindacali per i lavoratori delle aziende appaltatrici, come avveniva per i propri dipendenti.
- le Parti riconoscevano la necessità di assicurare il pieno rispetto dei diritti/doveri e dei principi etici e morali normativamente previsti a tutela dei lavoratori.
Tra questi si colloca il diritto di svolgere assemblee sindacali, sancito dall’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori “quale derivazione e attuazione di prerogative costituzionalmente garantite, che assicura ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea nell’unità produttiva ove prestano la propria opera (e, dunque, nel caso di specie, nei locali ove il personale delle appaltatrici operano abitualmente)”.
Non rileva il fatto che i lavoratori potessero svolgere le assemblee anche al di fuori dei locali mensa della committente, ad esempio presso il CRAL situato nei pressi dell’unità produttiva.
3. Conclusioni
L’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori attribuisce ai lavoratori (sia iscritti che non iscritti al sindacato) il diritto di riunirsi in assemblea, sia durante che fuori l’orario di lavoro, per discutere su materie di interesse sindacale e del lavoro.
L’oggetto dell’assemblea non è limitato soltanto alle rivendicazioni salariali o riguardanti l’organizzazione del lavoro ma si estende a tutte le materie che, in un determinato contesto storico, il sindacato ritenga di proprio interesse, in conformità alle previsioni statutarie (cfr. Tribunale di Palermo, sentenza dell’11 novembre 2025, che ha stabilito che tra i temi oggetto dell’assemblea sindacale possono rientrare anche la sensibilizzazione in ordine al conflitto Israelo-Palestinese e alla missione Global Sumud Flotilla).
Anche i dipendenti delle imprese appaltatrici hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della committente dove si svolge l’appalto, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, che potranno prevedere l’osservanza di un periodo di preavviso per la comunicazione al datore della convocazione dell’assemblea.
Ad esempio, su questo punto:
- il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio all’art. 33, comma 4 prevede che “la convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno”;
- il CCNL Carta Industria all’art. 12: “la richiesta, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento e dei nominativi dei dirigenti sindacali esterni all’azienda, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione Aziendale per il tramite delle Organizzazioni territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta”;
- il CCNL Metalmeccanici Artigianato all’art. 10 stabilisce che “la richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza con l’indicazione specifica dell’orario di svolgimento”.
