È legittimo il patto di prova apposto al contratto di un operatore ecologico assunto da un’azienda subentrata alla precedente appaltatrice nel servizio di igiene urbana.

La ripetizione del periodo di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti è legittima qualora il nuovo rapporto presenti decisivi elementi di novità (ad esempio, assunzione con un diverso datore, inserimento in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore oppure abbia ad oggetto mansioni differenti) tali da giustificare l’esigenza di una nuova sperimentazione.

In assenza della presunzione di difetto funzionale del patto, derivante dal pregresso svolgimento di rapporti di lavoro fra le stesse parti e con le stesse mansioni, il lavoratore che deduca l’illegittimità del patto sopporta il relativo onere probatorio.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 383 dell’11 aprile 2026.

1. La vicenda processuale

Un lavoratore con mansioni di operatore ecologico presso il comune di Cariati, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con l’azienda appaltatrice per cessazione appalto veniva assunto dalla nuova azienda subentrata alla precedente nel servizio di igiene urbana del comune.

Dopo aver svolto 36 giorni di prova (su 60 totali), veniva licenziato dall’azienda per mancato superamento del periodo di prova.

Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo la nullità del periodo di prova, avendo svolto identiche mansioni a decorrere dal 2019 e avendo superato il periodo di prova presso un altro datore di lavoro.

2. Quando è ammissibile la reiterazione del periodo di prova

Il Tribunale ricorda che è possibile ripetere il periodo di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti in presenza di decisivi elementi di novità nel nuovo rapporto, quali ad esempio:

  • il differente datore di lavoro;
  • l’inserimento in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore;
  • mansioni differenti da quelle già svolte.

Tali elementi rendono logicamente plausibile l’esigenza di una nuova sperimentazione tra le parti.

Il lavoratore che deduca l’illegittimità del patto sopporta il relativo onere probatorio; il difetto funzionale del patto potrà essere provato per presunzioni e potrà desumersi dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le parti per le stesse mansioni.

Nel caso di specie, il dipendente era stato assunto dall’azienda subentrata alla precedente affidataria del servizio di igiene urbana per il Comune; tale circostanza giustificava l’apposizione del patto di prova in quanto entrambe le parti potevano valutare la convenienza alla prosecuzione del rapporto, nello specifico:

  • il lavoratore dal punto di vista della valutazione del contenuto e dell’entità della prestazione richiesta;
  • il datore di lavoro sotto il profilo dell’accertamento delle capacità del dipendente e del comportamento e della personalità dello stesso.

3. Conclusioni

Nei casi di successione di contratti di lavoro tra le stesse parti e per le medesime mansioni, e a prescindere dalle tipologie contrattuali utilizzate, non sarà possibile reiterare il periodo di prova, divieto previsto dall’art. 7, comma 2 D.Lgs n. 104/2022 (“In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”).

Sarà ammissibile la ripetizione del patto di prova qualora il nuovo rapporto di lavoro presenti decisivi elementi di novità, ad esempio:

  • si instauri con un diverso datore di lavoro (come nel caso di specie);
  • il lavoratore sia inserito in una differente organizzazione produttiva (anche se facente capo allo stesso datore);
  • abbia ad oggetto mansioni differenti da quelle già svolte;
  • la diversità del servizio appaltato “(…) con un capitolato di appalto autonomo, di nuova formulazione, con contenuti, clausole, condizioni, tempistiche e modalità di svolgimento del servizio assolutamente innovativi”, diversi da quelli praticati dal precedente appaltatore” (Cass., n. 9064/2025).

In tali casistiche non potrà essere valutato illegittimo il patto di prova sulla base del solo dato relativo allo svolgimento delle medesime mansioni, ma il giudice di merito dovrà estendere il suo accertamento agli altri elementi sopra elencati.

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