Il Tribunale di Trento con sentenza del 27 aprile 2026, accogliendo il ricorso promosso dalla CGIL del Trentino, ha qualificato come discriminatoria la condotta di uno chef che aveva pubblicato un annuncio di lavoro su Facebook in cui escludeva “comunisti/fancazzisti, persone con problematiche di alcool, droghe e di orientamento sessuale”.
Tale comportamento realizza una discriminazione indiretta multifattoriale, sia per il contesto nel quale è stato posto in essere, sia in quanto idoneo oggettivamente, per l’estrema diffusione, a dissuadere i candidati dal presentare domande.
Non rileva il fatto che non fosse in atto o programmata alcuna procedura di selezione.
1. Il fatto
La vicenda originava dalla pubblicazione da parte di un noto chef stellato di un annuncio di lavoro su Facebook nel quale lo stesso dichiarava: “Seleziono chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino. Sono esclusi comunisti/fancazzisti. Master chef del cazzo ed affini. Persone con problematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale”.
Il contenuto dell’annuncio aveva avuto larga eco a livello nazionale, venendo divulgato in varie testate giornalistiche e le dichiarazioni ribadite in un programma radiofonico.
La CGIL del Trentino proponeva ricorso ex art. 28 D.Lgs n. 150/2011, lamentando la condotta discriminatoria dello chef, in forza dell’annuncio di lavoro pubblicato e delle dichiarazioni rilasciate in differenti sedi e momenti circa le convinzioni personali, le opinioni politiche e l’orientamento sessuale, dei quali lo stesso tiene conto nella selezione dei candidati che possono o meno lavorare nella sua “brigata”.
2. I principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria
Il Tribunale, richiamando le indicazioni della Corte di Giustizia (tra cui i casi Colemann, Feryn, Asociatia Accept e NH), ricorda i tre criteri, da applicare cumulativamente, in presenza dei quali le dichiarazioni devono ritenersi illegittime ai sensi della direttiva 2000/78.
Nello specifico:
- Il dichiarante dev’essere un datore di lavoro potenziale oppure una persona capace di esercitare un’influenza determinante nelle politiche di assunzione o quantomeno essere percepita dal pubblico e dagli ambienti interessati come in grado di esercitare tale influenza;
- Il secondo criterio riguarda la natura e il contenuto delle dichiarazioni, dalle quali si dovrebbe ricavare il riferimento all’attività lavorativa esercitata dal datore e l’intenzione di discriminare;
- In terzo luogo, bisogna considerare il contesto in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, vale a dire se questo sia privato o pubblico.
Nel caso di specie l’autore delle dichiarazioni era uno chef stellato noto al pubblico, dunque capace di esercitare, secondo i criteri sopra riportati, una certa influenza nell’ambito delle politiche di assunzione attuate nell’ambiente interessato.
Tali dichiarazioni erano idonee a dissuadere le persone dal presentare le proprie candidature per un posto di lavoro, costituendo una forma di discriminazione indiretta, in contrasto con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione.
Il Tribunale disponeva il risarcimento del danno in favore della CGIL nella misura di 6.000 euro oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano nazionale.
3. Conclusioni
La pronuncia in commento si pone in continuità con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 3 febbraio 2025, mediante la quale quest’ultimo aveva accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dall’amministratrice di una società che aveva affermato di preferire uomini e donne solo sopra i 40 anni per le posizioni di vertice, ritenendole più stabili dal punto di vista familiare e lavorativo.
Operare una distinzione tra lavoratori che non si basa su elementi oggettivi ma al contrario su elementi soggettivi (quali il credo politico e l’orientamento sessuale, come nel caso di specie), da parte di soggetti in grado di incidere in forza della loro posizione nelle politiche di assunzione, potrà costituire una discriminazione con condanna al risarcimento del danno.
La libertà di manifestazione del pensiero, come ricorda il Tribunale, non si configura quale diritto assoluto ma, al contrario, trova un limite nella parità di trattamento in materia di occupazione.
