La Corte di Cassazione con ordinanza n. 421 dell’8 gennaio 2026, respingendo il ricorso proposto da un lavoratore, ha confermato la violazione del patto di non concorrenza, avendo lo stesso iniziato a lavorare subito dopo le dimissioni per una società concorrente svolgendo attività similari a quelle svolte dalla propria azienda.
Secondo il dipendente, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto in considerazione le successive operazioni di fusione e incorporazione che avevano reso il vincolo derivante dal patto di non concorrenza non più opponibile.
Secondo la Suprema Corte, il patto di non concorrenza era delimitato a uno specifico settore, quello delle acque minerali, e prescindeva dunque dalle successive operazioni societarie intervenute per incorporazione e fusione.
1. Il fatto
La vicenda prendeva le mosse dalla violazione da parte di un direttore commerciale del patto di non concorrenza stipulato con la propria azienda; quest’ultimo, infatti, dal giorno successivo alle proprie dimissioni aveva iniziato a lavorare presso un’azienda concorrente svolgendo attività similari a quelle svolte dall’ex datore di lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, accertava che:
- il corrispettivo pattuito, pari al 10% della retribuzione mensile (erogato per oltre due anni e mezzo), era congruo rispetto al sacrificio imposto al lavoratore;
- il patto di non concorrenza era adeguatamente limitato in relazione all’oggetto, applicandosi esclusivamente alla commercializzazione delle acque minerali. Il lavoratore poteva, infatti, utilizzare la propria professionalità (area manager) anche in settori diversi da quello delle acque.
Il lavoratore proponeva ricorso in cassazione avverso la pronuncia sostenendo che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto dell’assetto societario del datore di lavoro, in quanto il patto di non concorrenza era stato stipulato nel 2009 con un’azienda il cui oggetto sociale era diverso e quest’ultima si era fusa nel 2012 per incorporazione in un’altra realtà.
2. Patto di non concorrenza e operazioni societarie
La Corte di Cassazione ritiene il motivo di ricorso infondato, in quanto nel caso di specie il patto di non concorrenza era delimitato proprio al settore delle acque minerali, prescindendo dalle successive evoluzioni societarie intervenute per incorporazione e fusione.
A differenza di quanto sostenuto dal lavoratore, l’estensione, la validità e l’efficacia del patto erano contenute in limiti precisi, in relazione alle attività vietate, secondo quanto pattuito al momento della stipulazione dell’obbligo.
“Nè tale interpretazione si pone in contraddizione con la realtà aziendale dell’epoca, avendo comunque la Corte d’Appello attribuito rilevanza all’oggetto ben delimitato del patto di non concorrenza; sicchè, in altri termini, sotto questo profilo, non ha alcun rilievo che la SO., che aveva stipulato il patto, fosse confluita nella SI. che a sua volta era stata incorporata nella Lete”.
3. Conclusioni
La pronuncia in commento ha il merito di aver valorizzato il contenuto sostanziale del patto di non concorrenza e l’assetto di interessi che lo stesso si propone di tutelare, piuttosto che attribuire rilevanza ai meri mutamenti formali del datore di lavoro.
Il vincolo derivante dal patto di non concorrenza permane anche in seguito alle operazioni societarie intervenute, a condizione che la clausola sia stata redatta nel rispetto di tutti i requisiti previsti.
Nello specifico:
- il patto di non concorrenza andrà stipulato in forma scritta;
- andranno indicate (limite di oggetto) le attività lavorative che il dipendente si asterrà dal prestare (non solo sotto forma di lavoro subordinato ma anche lavoro autonomo, contratti di collaborazione ecc.) presso aziende che operano nei medesimi settori di mercato (è preferibile inserire, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le ragioni sociali di alcune aziende concorrenti);
- il vincolo dovrà essere contenuto entro determinati limiti territoriali e di tempo (3 anni, ovvero oltre i 5 anni per i dirigenti). Le limitazioni di oggetto e di luogo non dovranno essere talmente ampie da precludere al soggetto future idonee possibilità di impiego, tenuto conto della propria esperienza professionale;
- il corrispettivo pattuito dovrà essere proporzionato al sacrificio imposto al dipendente (ad esempio, pari al 15/20% della retribuzione mensile).
È preferibile inserire una penale (ad esempio, pari al doppio degli importi netti percepiti quali corrispettivi del patto di non concorrenza), di modo da determinare in anticipo la misura del risarcimento nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte del dipendente delle obbligazioni assunte.
