Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 febbraio 2026, ha giudicato illegittimo il trasferimento disposto nei confronti di cinque lavoratori dalla sede di Roma (in seguito a una perdita della commessa) a quella di Lecce, considerato che l’azienda non era riuscita a provare in giudizio la stabile, e non provvisoria, necessità di personale sulla commessa di Lecce, ulteriore rispetto a quello già in forza.

Non rileva la decisione dei lavoratori interessati di non accettare il passaggio alle dipendenze del nuovo fornitore della commessa (rimanendo a lavorare a Roma) né tantomeno il fatto che la perdita della commessa avrebbe potuto determinare la risoluzione dei rapporti di lavoro.

1. Il fatto

Cinque operatori call center in servizio presso la struttura di Roma, in seguito alla perdita della commessa in tale sede e alla loro decisione di non accettare il passaggio presso il nuovo fornitore (rimanendo a lavorare su Roma), venivano trasferiti presso la sede di Lecce.

I dipendenti sostenevano l’illegittimità del trasferimento chiedendo al giudice la sospensione d’urgenza dei suoi effetti.

L’azienda sosteneva la necessità del trasferimento dei dipendenti su Lecce.

Nello specifico, nel mese di luglio 2025 aveva iniziato a gestire una nuova commessa a Lecce subentrando a un precedente fornitore e assorbendo il personale in forza; quest’ultimo, tuttavia, con il tempo si era rivelato insufficiente e si era venuta a creare l’esigenza di nuovo personale (circa 10 lavoratori) che l’azienda aveva deciso di coprire mediante il trasferimento dei cinque lavoratori; a conferma della legittimità del trasferimento, in assenza della prestazione dei lavoratori, l’azienda aveva deciso di ricorrere a personale in somministrazione.

2. I presupposti del trasferimento

Il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento:

  • deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa;
  • non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore.

Nel caso di specie l’azienda non era stata in grado di dimostrare la stabile (e non provvisoria) necessità di personale sulla commessa di Lecce, ulteriore rispetto a quello già in forza.

Nello specifico:

  • i contratti commerciali di somministrazione prodotti in giudizio non facevano riferimento diretto alla commessa di Lecce;
  • le richieste di assunzione del personale somministrato avevano riguardato un solo mese;
  • con l’acquisizione della commessa di Lecce, l’azienda aveva già proceduto ad assorbire il personale dipendente del cedente.

Inoltre, non poteva attribuirsi alcuna rilevanza al fatto che i lavoratori non avessero accettato il passaggio alle dipendenze del nuovo fornitore su Roma e nemmeno che la perdita della commessa avrebbe potuto determinare la risoluzione dei rapporti, “(…) poiché occorre pur sempre sottoporre detti trasferimenti al controllo giudiziale sulla sussistenza dei requisiti di legittimità”.

3. Conclusioni

Il trasferimento consiste in uno spostamento definitivo e senza limiti di durata da un’unità produttiva a un’altra (nell’ambito della stessa azienda).

Il provvedimento non può essere attuato in modo arbitrario ma deve essere supportato dalla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2013, comma 8 c.c.); ogni patto contrario è nullo.

Le causali oggettive devono essere comprovate e devono sussistere al momento in cui viene deciso il trasferimento.

Il provvedimento dovrà essere disposto nel rispetto delle previsioni del CCNL che potrebbero stabilire specifici oneri di forma e di osservanza di un periodo di preavviso, così come un obbligo di interlocuzione con le organizzazioni sindacali nei casi di trasferimento collettivo.

Ad esempio, in relazione a quest’ultimo punto:

  • il CCNL Metalmeccanica Industria prevede che “I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle OO.SS. dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto”;
  • il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni recita “Nel caso di trasferimento collettivo riguardante almeno 5 lavoratori, il relativo preavviso dovrà essere comunicato anche alle R.S.A. – R.S.U. delle Organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l’azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta. L’azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti”;
  • il CCNL Servizi Ambientali prevede che “In caso di trasferimenti plurimi, l’azienda, almeno 90 giorni calendariali prima della data relativa, convoca i soggetti sindacali competenti di cui all’art. 1 del presente C.C.N.L. per un esame congiunto dei motivi dei trasferimenti dei dipendenti interessati nonché delle condizioni economico – normative del loro trasferimento”.

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