La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 45803 del 13 dicembre 2024, confermando la condanna inflitta al legale rappresentante di una società, per avere omesso il versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei propri dipendenti, ha ribadito che tale reato, in quanto a dolo generico, è integrato al solo ricorrere della consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro versi in grave crisi economica e destini risorse finanziarie per far fronte ad altri debiti ritenuti urgenti.

1. La vicenda processuale

La Corte d’Appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado di condanna del legale rappresentante di una società per il reato di cui all’art. 2, comma 1- bis D.L. n. 463/1983, per aver omesso il versamento all’INPS delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori nell’anno 2015-2016 per un importo complessivo di circa 18.000 euro.

Il legale rappresentante ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia evidenziando che, al tempo della commissione del reato, aveva provato di versare in una situazione di grave crisi economica che gli aveva impedito di onorare al debito nei confronti dell’INPS.

2. Omesso versamento delle ritenute e crisi economica

La Corte di Cassazione ricorda che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali “siccome è a dolo generico è integrato al solo ricorrere della consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti”, non rilevando che l’azienda versi in una situazione di crisi e decida di destinare le risorse finanziarie per fronteggiare debiti ritenuti urgenti.

Tale reato è integrato anche nel caso in cui venga accertato il successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto è suo onere ripartire le risorse esistenti al momento di corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, di modo da adempiere all’obbligo di versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni.

Il datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti del proprio personale, è tenuto a detrarre dalle stesse l’importo delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute dai dipendenti e di corrisponderlo all’erario in qualità di sostituto d’imposta.

Dunque, quando l’imprenditore, in una situazione di grave crisi economica, decida di dare preferenza al pagamento delle retribuzioni e omettere il versamento delle ritenute, non potrà essere discolpato per l’assenza dell’elemento psicologico in quanto trattasi di reato a dolo generico.

Varrebbe a escludere il dolo solo il modesto importo delle somme non versate o la discontinuità ed episodicità delle inadempienze (cfr. Cass., n. 3663/2014).

Manca, inoltre, ogni presupposto in ordine alla circostanza scriminante dello stato di necessità in quanto la punibilità della condotta va individuata nel mancato accantonamento delle somme dovute all’INPS, di modo da non poter ipotizzare l’impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, quale una pretesa situazione di illiquidità della società.

3. Conclusioni

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento riprende un indirizzo ormai consolidato su un reato di frequente applicazione nella giurisprudenza: per integrare lo stesso, non assume alcun rilievo il fatto che il datore di lavoro attraversi una situazione di crisi e utilizzi la liquidità a disposizione per il pagamento di debiti più urgenti in scadenza (ad esempio il pagamento dei fornitori o le retribuzioni), rilevando che il mancato versamento delle ritenute sia dovuto a una scelta cosciente.

Le uniche ipotesi che escludono il dolo generico si identificano col modesto importo delle somme non versate o con la discontinuità ed episodicità delle inadempienze, come ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia in oggetto.

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