La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31712 del 10 dicembre 2024, ha stabilito che il lavoratore che presti la propria attività di domenica ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in una giornata diversa, ad essere compensato con un quid pluris che, ove non previsto da Ccnl, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici.

1. Il fatto

Nel caso in esame, un gruppo di lavoratori con mansioni di pulitori turnisti presso l’aeroporto di Malpensa convenivano in giudizio il proprio datore di lavoro per chiedere il pagamento della maggiorazione dell’ordinaria retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica nel periodo di interesse.

La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con la quale l’azienda era stata condannata al pagamento di una maggiorazione del 30%.

Secondo i giudici di secondo grado la maggiorazione (ma potrebbe essere riconosciuto anche un beneficio non di ordine necessariamente economico) doveva essere riconosciuta in ragione del fatto che il Ccnl applicato al rapporto (Multiservizi) non indennizzava i sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale.

2. La decisione della Cassazione

La Suprema Corte conferma la pronuncia della Corte d’Appello; il lavoro prestato di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in una giornata diversa, deve in ogni caso essere compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris che, nel caso in cui non sia previsto da Ccnl, può essere determinato dal giudice e non deve necessariamente identificarsi con un beneficio di natura economica.

Il fatto che il Ccnl applicato non abbia previsto alcuna forma di maggiorazione per i pulitori turnisti non è sintomatico di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di riconoscere vantaggi suppletivi previsti in via generale dall’ordinamento ai lavoratori domenicali.

Nel caso di specie, il riposo compensativo era insufficiente a compensare il sacrificio dovuto dallo svolgimento della prestazione in un giorno festivo domenicale.

Come evidenziato dalla Corte d’Appello, “occorre evitare il “tranello concettuale” rappresentato dalla mera traslazione del giorno di riposo, che non comporta alcun quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica (…).

3. Conclusioni

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento riprende un indirizzo ormai consolidato; il lavoro domenicale, comportando maggiori disagi e sacrifici per il lavoratore, andrà compensato con un trattamento aggiuntivo (non necessariamente di tipo economico) che, ove non previsto da Ccnl, può essere determinato dal giudice.

Non sarà dunque sufficiente traslare la giornata di riposo dalla domenica ad un altro giorno della settimana. Le aziende dovranno applicare una maggiorazione retributiva (tema strettamente connesso e dalla soluzione non immediata sarebbe la quantificazione di tale maggiorazione alla quale si potrebbe far fronte con la stipulazione di un contratto collettivo aziendale che disciplini il lavoro domenicale) oppure, ad esempio, prevedere dei riposi compensativi aggiuntivi per ogni domenica lavorata.

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