È illegittimo il rifiuto opposto dall’azienda alla lavoratrice di fruire dei permessi per allattamento di due ore in maniera cumulativa dalle 17.00 alle 19.00 (in quanto tale modalità avrebbe creato problemi organizzativi in ragione delle difficoltà a coprire la fase di chiusura del punto vendita), comunicando invece alla stessa di potersi assentare dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00, se tali modalità non consentono alla dipendente la fruizione dei permessi, in ragione della distanza della propria abitazione dal luogo di lavoro.
Nel caso di specie il rifiuto era basato non su insuperabili difficoltà organizzative nella gestione del punto vendita bensì su esigenze di incremento del fatturato, da considerarsi recessive rispetto alle esigenze di cura del bambino, della vita familiare e del rapporto madre-figlio sottese al riconoscimento di tali permessi.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 4411 del 4 novembre 2024.
1. Il caso
Una lavoratrice con mansioni di responsabile di un punto vendita, al rientro dalla maternità chiedeva all’azienda di poter fruire dei permessi per allattamento di due ore in maniera cumulativa dalle 17.00 alle 19.00.
L’azienda non accettava la richiesta della dipendente (sulla base di problemi organizzativi in ragione delle difficoltà a coprire la fase di chiusura del punto vendita), comunicando alla stessa di poter godere dei permessi dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00.
Tali modalità frazionate, tuttavia, non consentivano alla dipendente di assentarsi in ragione della distanza della propria abitazione (con un tempo di percorrenza di 45 minuti) dal luogo di lavoro.
La lavoratrice agiva ex art. 700 c.p.c.
2. Permessi per allattamento
Fino al compimento del primo anno di età del figlio, la madre lavoratrice può fruire di riposi giornalieri a ore, c.d. di allattamento, aventi la finalità di consentire alla stessa di prestare le prime cure al bambino, indipendentemente dal fatto che la donna allatti o meno al seno il neonato.
Tali ore di permesso (2 ore in caso di orario di lavoro pari o superiore a 6 ore o 1 ora in caso di orario inferiore alle 6 ore giornaliere) sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione.
3. Permessi per allattamento e esigenze aziendali
Ad avviso del Tribunale, considerata la distanza dell’abitazione della dipendente (43 km) dal luogo di lavoro, è indispensabile che le ore di permesso siano cumulate; la soluzione proposta dall’azienda di fruire dei permessi dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00 è impraticabile, in quanto il solo tempo di percorrenza in auto (andata e ritorno) è addirittura superiore all’ora di permesso.
Al contrario, il modo più ragionevole di fruizione di tali ore di permesso sarebbe di collocarli al termine della giornata lavorativa, di modo da consentire alla dipendente di rientrare presso la propria abitazione per dedicarsi alla cura del bambino.
Nel caso di specie le motivazioni poste dalla società alla base del rifiuto al godimento dei permessi dalle 17.00 alle 19.00 erano basate non su insuperabili difficoltà organizzative nella gestione del punto vendita ma su esigenze di incremento del fatturato (con l’esigenza di presidiare tale fascia oraria con due risorse anziché una), “(…)da considerarsi recessive rispetto alle esigenze di cura del bambino, della vita familiare e del rapporto madre-figlio sottese al riconoscimento dei permessi in questione”.
4. Conclusioni
Il diritto alla fruizione dei permessi per allattamento (aventi la finalità di consentire alla lavoratrice di prestare le prime cure al bambino) prevale sulle esigenze organizzative dell’azienda, a meno che queste ultime non siano di natura tale da rendere oggettivamente impossibile la fruizione dei permessi nella modalità richiesta dalla lavoratrice, circostanza non verificatasi nel caso di specie, come accertato nella pronuncia in commento dal Tribunale di Milano.