Il lavoratore ammalatosi all’estero può comunicare la propria assenza all’azienda tramite fax, se tale modalità è prevista dal regolamento aziendale; la norma di legge non esclude modalità equivalenti di comunicazione secondo forme d’uso, che ben possono essere previste da un regolamento aziendale.

È irrilevante ai fini della sussistenza della giusta causa il fatto che il lavoratore avesse omesso di avvisare telefonicamente i responsabili aziendali, in quanto la circostanza non era stata oggetto di contestazione disciplinare.

Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25661 del 25 settembre 2024.

1. Il fatto

La vicenda vedeva protagonista un lavoratore, licenziato per giusta causa per avere realizzato un’assenza ingiustificata di oltre quattro giorni; il dipendente impugnava il provvedimento di recesso sostenendo di essersi ammalato mentre si trovava all’estero e di aver inviato il certificato medico mediante fax all’azienda.

Il Tribunale annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione del dipendente.

In secondo grado la Corte d’Appello confermava l’illegittimità del licenziamento.

Secondo i giudici di secondo grado, sebbene il lavoratore non avesse dimostrato la dovuta diligenza (considerato che era più difficile per il datore di lavoro verificare l’effettivo stato di malattia in uno stato estero), l’invio del fax, previsto dal regolamento aziendale e la prova della sua ricezione nel rapporto di trasmissione prodotto in giudizio dal lavoratore, rendevano la condotta del dipendente esente da addebiti.

2. Comunicazione tramite fax

La Corte di Cassazione giudica corretto l’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello evidenziando che il fax era una modalità espressamente prevista dal regolamento aziendale e la norma di legge non esclude modalità equivalenti secondo forme d’uso, che possono essere appunto previste da un regolamento aziendale.

Il mancato preavviso telefonico del lavoratore ai propri responsabili non rilevava nel caso di specie, considerato che non era stato oggetto di procedimento disciplinare.

La Corte di Cassazione ricorda che il contesto delle circostanze va interpretato alla luce dei principi di correttezza e buona fede.

“Il lavoratore può provare la giustificatezza dell’assenza, ai sensi dell’art. 2119 c.c., anche successivamente alla malattia, ove sia stato nell’impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione, ad esempio per gravissima malattia che abbia impedito al medesimo, o ai familiari, per la gravità della situazione clinica e psicologica del momento, di effettuare le prescritte comunicazioni al datore di lavoro” (tale regola si applica anche in caso di malattia contratta all’estero).

3. Conclusioni

Nell’analizzare la pronuncia occorre tener conto della particolarità del caso di specie (il fax era, infatti, una modalità espressamente prevista dal regolamento aziendale).

Il CCNL potrebbe prevedere specificatamente tramite quali modalità il lavoratore debba comunicare la propria assenza per malattia.

Ad esempio, il CCNL Autotrasporti, merci e logistica prevede all’art. 63 che l’assenza deve essere comunicata entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica la stessa e “ai fini delle suddette comunicazioni l’azienda metterà a disposizione un recapito telefonico e/o indirizzo e-mail”.

Ancora, il CCNL Chimici, farmaceutici Industria all’art. 31 stabilisce che l’assenza per malattia debba essere comunicata secondo le prassi aziendali in atto per quanto riguarda le modalità di comunicazione.

La pronuncia, ad avviso dello scrivente, lascia molte perplessità, non tenendo in debita considerazione le difficoltà per l’azienda di poter avere cognizione circa le condizioni di un lavoratore che si ammala all’estero e dimostra, ancora una volta, quanto sia difficile per le aziende adottare un approccio rigoroso nei casi di assenze per malattia.

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