È legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore con mansioni di pilota di elicottero che, durante il periodo di sospensione per cigs, si reca in vacanza all’estero senza comunicarlo preventivamente alla società e che non rientra in servizio nonostante la chiamata di quest’ultima per l’esecuzione di una commessa di lavoro.

Il lavoratore che si trova in cigs e percepisce il relativo trattamento ha un obbligo di pronta disponibilità, sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda in crisi o in ristrutturazione, sia a partecipare a corsi di formazione.

Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12787 del 10 maggio 2024.

1. Il caso

La Corte d’Appello di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio in forza di ordinanza della Suprema Corte, rigettava il reclamo proposto da un lavoratore con mansioni di pilota di elicottero avverso il rigetto da parte del tribunale di Salerno dell’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo e di quello successivo, in pendenza del periodo di preavviso per giusta causa.

La Corte d’Appello, accertata l’illegittimità del primo licenziamento, concentrava la sua analisi sul secondo provvedimento di recesso che prendeva avvio da un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un lavoratore che durante il periodo di cigs si era recato in vacanza all’estero senza comunicarlo preventivamente alla società.

Quando la società lo aveva richiamato in servizio per eseguire una commessa di lavoro, il dipendente aveva inizialmente comunicato la propria indisponibilità a riprendere servizio nel giorno concordato chiedendo un differimento e, successivamente, non si era presentato in azienda nemmeno nella nuova data, determinando la perdita della commessa.

La Corte d’Appello riteneva che non vi fosse prova della comunicazione, da parte del lavoratore all’azienda della sua permanenza all’estero e che comunque la questione dirimente riguardasse il fatto contestato di essersi recato all’estero senza darne avviso al datore di lavoro, in quanto il lavoratore in cigs deve tenersi costantemente a disposizione dell’azienda per la ripresa dell’attività lavorativa; i giudici di secondo grado escludevano, inoltre, il carattere ritorsivo del licenziamento.

Avverso la sentenza il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.

2. I chiarimenti della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ricorda che vi è un obbligo di pronta disponibilità del lavoratore che si trova in cigs e percepisce il relativo trattamento di integrazione salariale sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda in crisi o in ristrutturazione aziendale sia a partecipare a corsi di formazione.

Tale inadempimento non si identifica con la mera assenza ingiustificata in quanto inserito in una procedura di integrazione salariale con valenza pubblicistica; nel caso di specie la società, valutato il comportamento complessivo del dipendente, ha collegato alle assenze (espressione del mancato adempimento all’obbligo di disponibilità) anche uno specifico nocumento patrimoniale, consistente nella perdita della commessa acquisita dalla società.

Sulla base di questi motivi la Corte di Cassazione confermava la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al lavoratore.

3. Conclusioni

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato (ex plurimis Cass., n. 18528/2011).

Il lavoratore collocato in cigs, anche durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, rimane alle dipendenze dell’azienda, è vincolato al rispetto degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede ed è tenuto a riprendere servizio se richiamato dall’azienda.

È preferibile dare evidenza di tale obbligo nel verbale di esame congiunto con le sigle sindacali, andando a prevedere un periodo di preavviso che l’azienda è tenuta a rispettare per richiamare in servizio il lavoratore, dandone opportuna informativa ai lavoratori coinvolti.

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