La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9444 del 9 aprile 2024, pronunciandosi sul caso di un lavoratore stagionale assunto con un contratto a termine da un’azienda che non lo aveva informato, nel contratto, circa la sussistenza del diritto di precedenza in caso di assunzioni per le medesime attività stagionali, ha stabilito che la stessa sia tenuta al risarcimento del danno subito dal dipendente.
1. Il diritto di precedenza
L’art. 24, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 prevede per il lavoratore che, in forza di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza (vale a dire ad essere preferito) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Per esercitare il diritto il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali; in questo caso il lavoratore che voglia esercitare il diritto dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Qualora il lavoratore non manifesti la propria intenzione immediatamente all’atto della cessazione del contratto, l’assunzione di un diverso dipendente effettuata dal datore risulta lecita in quanto quest’ultimo è obbligato soltanto a partire dal momento della richiesta (c.d. diritto sottoposto a condizione sospensiva).
La norma prevede un obbligo per il datore di lavoro di richiamare nel contratto di lavoro a tempo determinato il diritto di precedenza.
Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che non ottemperi a quanto prescritto dalla norma?
La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sul tema con ordinanza n. 9444 del 9 aprile 2024.
2. L’omissione dell’informazione sul diritto di precedenza
Il caso vedeva come protagonisti due lavoratori stagionali che erano stati impiegati dalla società in forza di più contratti a termine; gli stessi agivano in giudizio per richiedere la conversione del rapporto a tempo indeterminato e in subordine di riconoscere la violazione del diritto di precedenza e il diritto alla stabilizzazione del rapporto.
La Corte d’Appello precisava che l’omissione dell’informazione sul diritto di precedenza comportava per il datore di lavoro l’impossibilità di eccepire al lavoratore assunto a tempo determinato l’eventuale decadenza dal diritto di precedenza (la carenza di informazione comportava pertanto la non decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge).
Andava invece esclusa la trasformazione del contratto in tempo indeterminato in caso di mancata informazione sul diritto di precedenza.
I lavoratori proponevano ricorso in cassazione avverso la pronuncia.
La Corte di Cassazione non condivide l’interpretazione della Corte d’Appello secondo la quale, la mancata indicazione, nell’atto scritto del diritto di precedenza, in mancanza di un’esplicita sanzione, avrebbe come unica conseguenza quella della mancata decorrenza del termine per far valere lo stesso diritto.
L’omissione nell’atto scritto del diritto di precedenza non comporta, come nel caso in cui non risulti da atto scritto l’apposizione del termine (art. 19, comma 4 D.Lgs n. 81/2015) l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’origine.
Tuttavia ci troviamo sempre di fronte ad un inadempimento ad uno specifico obbligo previsto dalla legge, un obbligo formale finalizzato a far conoscere al dipendente, con modalità rese certe dal contenuto dell’atto scritto, le condizioni e modalità di esercizio del diritto (ad esempio che è necessaria un’espressa manifestazione di volontà per esercitare il diritto e la stessa deve avvenire entro un determinato periodo di tempo).
Prosegue la Suprema Corte evidenziando che l’inadempimento all’obbligo di richiamare il diritto di precedenza è idoneo a pregiudicare l’esercizio dello stesso da parte del lavoratore nel caso in cui l’azienda proceda a nuove assunzioni.
“Il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all’assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza”.
3. Conclusioni
Il diritto di precedenza non è presidiato da una sanzione specifica come al contrario previsto per numerosi istituti del contratto a termine (mancato rispetto della durata massima del contratto, stop and go, numero massimo di proroghe ecc.).
Ciò nonostante numerosi sono i rischi a carico delle aziende in caso di mancato rispetto della normativa prevista.
Oltre al caso di mancata informazione sul diritto di precedenza in presenza del quale il lavoratore potrebbe chiedere un risarcimento del danno a causa della lesione del diritto di informazione, l’azienda potrebbe essere convenuta in giudizio anche nel caso in cui abbia proceduto all’assunzione di un altro lavoratore per le stesse mansioni svolte da un ex lavoratore che abbia esercitato il suo diritto di precedenza.
Anche in quest’ultimo caso il lavoratore potrebbe demandare al giudice il risarcimento del danno subito a causa della violazione del diritto ma non potrà richiedere la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il contenzioso non inciderà sul nuovo rapporto instaurato con altro lavoratore (se per tale rapporto il datore abbia fruito di incentivi alle assunzioni gli stessi dovranno essere restituiti per violazione dell’art. 31, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 150/2015).
La pronuncia della Corte è da accogliere con favore alla luce dei chiarimenti forniti sui rischi collegati al mancato rispetto di un istituto spesso trascurato che tuttavia può essere fonte di contenzioso.