La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1476 del 15 gennaio 2024, pronunciandosi sul licenziamento per giusta causa di un cuoco, per aver sottratto reiteratamente generi alimentari di proprietà dell’azienda, ha ritenuto legittimo il provvedimento irrogato.

In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto non è da riferirsi alla tenuità del danno patrimoniale subito dalla parte datoriale, in quanto è necessario valutare il comportamento del dipendente sotto il profilo del valore sintomatico che può avere rispetto alle sue condotte future, nonché all’idoneità a mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sul vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.

1. La vicenda processuale

Nel caso di interesse un lavoratore con la qualifica di cuoco veniva licenziato per giusta causa per aver portato via in modalità reiterate, in una busta di plastica e senza alcuna autorizzazione generi alimentari di proprietà dell’azienda.

La Corte d’Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta l’impugnativa al licenziamento emesso.

I giudici di secondo grado in particolare rilevavano che:

  • non si fosse verificata alcuna lesione del diritto di difesa del dipendente in quanto la certificazione medica presentata dallo stesso al fine di ottenere il differimento dell’audizione orale non era idonea a giustificare un legittimo impedimento a presentarsi e appariva pretestuosa;
  • sulla base del materiale istruttorio acquisito veniva confermata la sottrazione reiterata, senza alcuna autorizzazione, di cibi cucinati in quantità non modesta nonché la violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza in capo al dipendente;
  • la sanzione era proporzionata al comportamento contestato avente rilevanza penale.

Avverso la sentenza il lavoratore proponeva ricorso in cassazione.

2. La pronuncia della Corte

La Corte chiarisce in primis che non si fosse verificata alcuna violazione del diritto di difesa del dipendente nel corso del procedimento disciplinare.

Secondo il principio ribadito in più occasioni (cfr. Css., n. 980/2020) la mera allegazione da parte del lavoratore di un certificato di malattia non è sufficiente a giustificare l’impossibilità di presenziare all’audizione orale dovendo lo stesso dedurre la natura ostativa all’allontanamento fisico da casa “così che il suo differimento a una nuova data di audizione costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile”.

Riguardo alla censura riguardante la violazione del parametro normativo dell’art. 2119 c.c., va confermata la decisione della Corte territoriale che aveva giudicato l’inadempimento rilevante, costituente giusta causa di recesso.

La condotta contestata, sebbene riguardante cibi cotti e deperibili, non destinati ad esigenze personali del lavoratore o a scopi umanitari, manifesta infatti un evidente disvalore sociale ponendosi in contrasto con gli standard conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale.

La Corte, respingendo il ricorso ricorda che “la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro”.

3. Conclusioni

La pronuncia in commento conferma un orientamento ormai consolidato sul tema.

Ad esempio con la sentenza n. 30418 del 2 novembre 2023 la Corte di Cassazione ha giudicato legittimo il licenziamento di una dipendente di un istituto scolastico che in cinque occasioni si era allontanata dall’istituto durante la pausa pranzo senza strisciare il badge sia all’uscita che al rientro (nel caso di specie infatti non rilevava la misura minima del danno economico parametrato alla retribuzione indebitamente percepita dalla lavoratrice considerata la gravità dell’inadempimento).

In un altro caso (cfr. Cass., n. 8816/2017) è stato ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente con mansioni di tecnico di manovra per aver sottratto durante il turno di lavoro circa 20 litri di gasolio.

Ciò che viene in rilievo in tali fattispecie non è tanto l’assenza o la tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione della condotta sul rapporto di lavoro in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario alla base dello stesso.

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