L’infortunio sul lavoro non è indennizzabile quando esso sia dovuto a dolo del lavoratore ovvero ad una scelta arbitraria dello stesso di sottoporsi a un rischio diverso da quello cui sarebbe esposto per esigenze lavorative (c.d. rischio elettivo).
Prendiamo ad esempio il caso di un dipendente che causi un incidente automobilistico alla guida dell’auto aziendale a causa della violazione dei limiti di velocità e dell’abuso di sostanze alcoliche.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass., n. 29777/2022, n. 35364/2021) si parla di rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, in presenza di un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria del dipendente, volta a creare una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro ponendosi dunque come causa esclusiva dell’evento dannoso.
Per configurare il rischio elettivo ricorrono questi elementi:
- volontarietà del comportamento, estraneo alla normale attività lavorativa;
- l’atto è volto a soddisfare interessi e impulsi strettamente personali;
- non sussiste alcun nesso di derivazione dell’evento con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La Cassazione si è pronunciata di recente sul tema con la sentenza n. 23826 del 4 agosto 2023.
Nel caso di specie un lavoratore con mansioni operaie, entrando in contatto con la mano destra con la coclea dell’impianto di macinazione e stoccaggio del caffè, si procurava un grave trauma tale da provocare la perdita della falange.
La Corte d’Appello dichiarava la responsabilità della società per l’infortunio accorso al lavoratore condannandola a versare a quest’ultimo la somma complessiva di 398.563 euro a titolo di danno non patrimoniale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società.
La Corte di Cassazione ritiene che i giudici di secondo grado si siano conformati all’indirizzo consolidato in tema di rischio elettivo.
La responsabilità esclusiva del dipendente per “rischio elettivo” “sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere”.
La Corte chiarisce che non è configurabile una colpa in capo al lavoratore che non si sia attenuto alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive datoriali; è il datore infatti a dover vigilare sul rispetto di tali norme, quale garante dell’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza.
In tema di infortuni sul lavoro il datore di lavoro è responsabile dunque anche dei danni causati da negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione delle normative in tema di sicurezza, potendo ravvisarsi un concorso di colpa del dipendente solo in presenza di un comportamento rientrante nel rischio elettivo.