L’art. 2120, commi 6 e ss., prevede la possibilità per il lavoratore dipendente di richiedere, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, l’erogazione di un’anticipazione del Tfr al ricorrere di determinate condizioni.

Nello specifico:

  • Il lavoratore deve possedere almeno otto anni di servizio presso l’azienda;
  • l’anticipo del Tfr può essere richiesto per l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, per sostenere spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL e per far fronte alle spese durante i congedi parentali e congedi per la formazione continua.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali; i contratti collettivi, inoltre, possono stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 4670 del 22 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti circa i requisiti da rispettare nei casi di richieste di anticipazione del Tfr maturato dal dipendente.

Nel caso di specie la Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi su anticipazioni di Tfr, che non erano state formalizzate e documentate e non erano risultate erogate per le tassative ipotesi previste dall’art. 2120 c.c. .

La società ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia, deducendo violazione dell’art. 2120 c.c., avendo la Corte d’Appello subordinato l’applicazione del trattamento di miglior favore a tassativi requisiti di forma e sostanza.

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della società, precisa che il datore di lavoro non aveva provato la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma per richiedere l’anticipo del Tfr.

Come rilevato dalla Corte di merito, non era stato provato il titolo dell’anticipazione ai dipendenti e, pur ipotizzando un eventuale accordo derogatorio individuale di miglior favore, la società non aveva dimostrato il titolo dell’erogazione e gli ulteriori presupposti, quali l’anzianità di servizio e la percentuale di trattamento da riconoscere nel rispetto di quanto prescritto dalla norma.

La Corte di Cassazione, dopo aver riepilogato la disciplina in tema di anticipo del Tfr, chiarisce che “solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l’erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l’erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all’obbligazione contributiva, come correttamente statuito dalla Corte territoriale”.

Qualora si voglia riconoscere un trattamento di miglior favore al lavoratore prescindendo dalle casistiche individuate dalla norma è necessario procedere con accordo in forma scritta; è necessario, inoltre, possedere e conservare tutta la documentazione probatoria a supporto della richiesta del lavoratore (in caso di acquisto della prima casa, qualsiasi documentazione idonea ad attestare l’acquisto quali il rogito notarile, il contratto preliminare di acquisto con successiva presentazione dell’atto definitivo di acquisto), al fine di evitare che l’Inps possa agire con azione volta al recupero contributivo.

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