Con la retribuzione di competenza di marzo 2023, i lavoratori dipendenti di aziende che applicano il CCNL terziario distribuzione e servizi Confcommercio percepiranno la seconda tranche di una tantum prevista dal protocollo straordinario di settore sottoscritto il 12 dicembre 2022 da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs-Uil.

In vista delle elaborazioni dei prossimi cedolini paga riferiti alla mensilità di marzo riepiloghiamo a quali criteri dovranno attenersi aziende e consulenti per riconoscere tale elemento.

1. Destinatari

Hanno diritto all’una tantum i lavoratori dipendenti in forza presso il datore di lavoro alla data del 12 dicembre 2022.

Pertanto l’una tantum non spetta a chi sia stato assunto successivamente a tale data.

Per i lavoratori che cessano il rapporto successivamente alla data del 12 dicembre 2022, sebbene prima dell’erogazione degli importi, il diritto si considera pienamente maturato.

2. Importi

Livello Importo
Q 260,42
I 234,58
II 202,92
III 173,44
IV 150,00
V 135,52
VI 121,67
VII 104,17

 

Operatori di vendita

Categoria Importo
I 141,60
II 118,88

 

3. Criteri di calcolo

Gli importi di una tantum verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo gennaio 2020-dicembre 2022.

Esempio: prendiamo il caso di un lavoratore assunto il 1° gennaio 2022 al III livello. L’importo da riconoscere con la retribuzione di marzo sarà pari a 57, 81 euro (173,44 euro/36 mesi*12 mesi).

Ai fini dell’anzianità non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione in forza di legge e di contratto.

A titolo esemplificativo andranno computati nell’anzianità di servizio il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Di seguito una tabella relativa ai principali istituti che rientrano o meno nel computo dell’una tantum.

Istituto Computo una tantum
Maternità/Paternità SI
Congedi parentali SI
CIGO/CIGS/FIS SI
Congedo straordinario ex DM 278/00 NO
Ferie SI
Permessi sindacali SI
Permessi Legge 104/92 SI
Permessi studio SI
Congedo matrimoniale SI
Malattia/infortunio SI
Malattia non indennizzata da INPS decorsi 180 giorni NO
Permessi per assistenza al bambino (art. 199 CCNL) SI
Sciopero NO
Preavviso lavorato SI
Aspettative per cariche pubbliche NO
Incarico seggi SI
Sospensione disciplinare NO
Aspettativa sindacale NO

 

L’importo a titolo di una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

4. Casi particolari

Mediante Nota del 28 dicembre 2022, Confcommercio ha fornito indicazioni in ordine alla gestione dell’una tantum, in particolare:

  • per i lavoratori part-time la stessa andrà riproporzionata.
    Per i soli part time verticali, verrà riconosciuta per le giornate lavorative prestate, a prescindere dal computo dei 15 giorni nel mese;
  • per gli apprendisti l’importo andrà calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere durante tutto il periodo di riferimento;
  • per i lavoratori a chiamata andranno considerate le giornate di effettivo lavoro prestato, prescindendo dal computo dei quindici giorni nel mese.
  • bisognerà tenere in considerazione le modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (quali ad esempio modifiche del livello di inquadramento, trasformazione del rapporto in part-time/full time) durante il periodo 2020-2022.

5. Trattamento fiscale

Secondo un orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Risposta n. 243/2021 e Interpello n. 367/2020) la somma, avente carattere di emolumento tardivo (ritardo derivante da una causa giuridica, nella specie il protocollo integrativo di un contratto collettivo), andrà assoggettata a tassazione separata.

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