Con ordinanza n. 7799 del 17 marzo 2023 la Cassazione ha stabilito che è legittimo utilizzare la mail aziendale per effettuare comunicazioni di natura sindacale durante l’orario di lavoro a condizione che non si rechi pregiudizio all’attività aziendale.
Nel caso di specie un rappresentante sindacale all’esito di un procedimento disciplinare veniva sanzionato con un’ammonizione scritta per aver inviato un comunicato sindacale mediante utilizzo della mail aziendale durante l’orario di lavoro.
La Corte d’Appello confermava la pronuncia del Tribunale di Catania che aveva respinto la domanda della società volta all’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare irrogata.
La Corte di Cassazione chiarisce preliminarmente che la nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni va intesa in senso lato, comprendendo anche lo strumento della posta elettronica.
L’invio di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro (c.d. “volantinaggio elettronico”) è soggetto ai limiti fissati dall’art. 26 dello statuto dei lavoratori, essendo consentito solamente se non arreca un pregiudizio al normale svolgimento dell’attività dell’azienda, tenendo in considerazione le concrete modalità organizzative dell’azienda e il tipo di lavoro a cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni.
Nella fattispecie in esame la Suprema Corte, respingendo il ricorso del datore di lavoro, ha confermato la legittimità dell’utilizzo della mail aziendale per le comunicazioni sindacali, non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio all’attività dell’azienda.
In definitiva l’evoluzione delle modalità di comunicazioni telematiche determina un mutamento e aggiornamento nell’esercizio dei diritti sindacali, rispetto agli strumenti originariamente previsti dallo statuto (quali il diritto di affissione su appositi spazi messi a disposizione dal datore di lavoro quali le bacheche aziendali e l’attività di proselitismo all’interno dei luoghi di lavoro mediante il volantinaggio) con il quale le aziende devono necessariamente confrontarsi.