La Commissione Europea, con decisione del 6 dicembre 2022, ha approvato la richiesta del Ministero del Lavoro di autorizzare la proroga della decontribuzione sud fino al 31 dicembre 2023, per sostenere le imprese dell’Italia meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.

L’agevolazione consiste in un esonero contributivo del 30% per i datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Sud.

Facciamo il punto sull’incentivo in esame, alla luce delle istruzioni fornite dall’INPS col messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022 e circolare n. 90 del 27 luglio 2022.

  1. Aziende beneficiarie

Possono fruire dello sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato, siano essi appartenenti alla categoria degli “imprenditori” che dei “non imprenditori”.

Sono esclusi tutti gli enti o organismi appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro agricolo.

L’esonero spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato la cui “sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” (art. 27, comma 1, D. L. n. 104/2020).

Vi rientrano i datori di lavoro privati con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

ATTENZIONE: al datore di lavoro che ha sede legale in una regione diversa da quelle previste sopra e che impiega lavoratori in un’unità operativa collocata in una delle Regioni interessate, è assegnato dalla sede INPS competente (previa richiesta mediante Cassetto previdenziale da parte del medesimo datore di lavoro) il codice di autorizzazione “OL” avente il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

  1. Rapporti di lavoro interessati

Sono interessati dalla misura tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che da instaurare, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purchè sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro (ad esempio, l’incentivo si applica ai rapporti a tempo indeterminato, determinato, somministrazione ecc.).

  1. Condizioni per accedere all’esonero

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al rispetto:

  • della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti;
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC.

ATTENZIONE: la misura non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 in quanto non ha natura di incentivo all’assunzione.

  1. Misura dell’incentivo

L’esonero (fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) è pari al:

  • 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro sino al 31 dicembre 2025;
  • 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029.

L’incentivo non prevede limiti massimi individuali mensili o totali e trova applicazione anche sui ratei di mensilità aggiuntive maturati nei periodi interessati dallo sgravio.

Non sono esonerabili i premi e contributi dovuti all’INAIL, il contributo al Fondo di tesoreria del TFR, i contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà residuale, al Fondo di integrazione salariale, ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

  1. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

L’esonero è soggetto alle regole europee in materia di aiuti di stato approvate per fronteggiare l’emergenza COVID-19, di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, (cd. “Temporary framework”) adottato in data 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

Il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary framework è stato innalzato a:

  • 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

ATTENZIONE: se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, dovrà essere rispettato per ciascuno di essi il relativo massimale di riferimento e non potrà mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

  1. Compatibilità con altri incentivi

La misura è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, alla condizione che non sia previsto espressamente un divieto di cumulo.

La cumulabilità opera sia in riferimento ad altre agevolazioni contributive (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) sia in riferimento ad incentivi di tipo economico (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di disabili o l’incentivo all’assunzione dei beneficiari della Naspi).

  1. Conclusioni

La decontribuzione sud, introdotta con il D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), è una misura finalizzata a salvaguardare e allo stesso tempo incrementare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese e, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’INPS, ha interessato nel periodo gennaio-agosto 2022 oltre 946.000 rapporti.

Il fatto di non prevedere limiti massimali individuali mensili o totali rende la stessa fortemente appetibile per le aziende.

Tuttavia, la misura necessita di preventiva autorizzazione da parte della Commissione UE e i ritardi che spesso accompagnano l’iter autorizzativo finiscono per non consentire alle aziende una programmazione di lungo periodo nonché minare le potenzialità dell’incentivo.

  1. Tabella riassuntiva 
Lavoratori interessati Tutti i rapporti di lavoro subordinato, in corso o che verranno instaurati nel periodo interessato, purché diversi dal lavoro agricolo e lavoro domestico, a condizione che la sede di lavoro sia situata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Tipologia di rapporto Tutti i rapporti di lavoro subordinato (tempo indeterminato, determinato, apprendistato, lavoro intermittente) a condizione che venga rispettato il requisito della sede di lavoro.

E’ possibile fruire della decontribuzione sud anche nel caso di azienda con sede legale in una regione diversa da quelle riportate che impiega lavoratori in un’unità operativa ubicata in una delle 8 regioni del meridione.

Misura e durata ·       30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025;

·       20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027;

·       10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029.

La misura non prevede limiti massimali.

Condizioni ·       DURC: SI;

·       Rispetto norme e contratti collettivi ex art. 1, comma 1175 L. n. 296/2006: SI;

·       Principi generali dell’art. 31 D.Lgs n. 150/2015: NO;

·       De minimis: NO;

·       Temporary Framework: SI (fino al 31 dicembre 2023);

·       Autorizzazione UE: SI (fino al 31 dicembre 2023).

 

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