Non configura una condotta diffamatoria né antisindacale la pubblicazione su una bacheca elettronica aziendale di un volantino dal titolo “QUEI BRAVI RAGAZZI ovvero CONTRATTO PIRATA CISAL PER I CALL CENTER”.

Con l’espressione “contratto pirata” si intende, infatti, una locuzione frequentemente utilizzata in gergo tecnico per definire contratti non sufficientemente tutelanti per i lavoratori, a causa di carenze normative o economiche, solitamente stipulati da associazioni sindacali minoritarie al fine di costituire un’alternativa ai contratti collettivi tradizionali.

Questo quanto affermato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 14 marzo 2025.

1. Il fatto

La vicenda prendeva le mosse dalla pubblicazione, su una bacheca elettronica aziendale, di un volantino dal titolo “QUEI BRAVI RAGAZZI ovvero CONTRATTO PIRATA CISAL PER I CALL CENTER”, mediante il quale la Rsu collegata alla CGIL criticava la sottoscrizione da parte di Cisal Terziario, Cisal Comunicazione Anpit ed Assocontact del primo contratto collettivo nazionale ad hoc per il settore CRM/BPO.

La Cisal Comunicazione ricorreva in giudizio deducendo che tale volantino, mediante il riferimento a una nota pellicola cinematografica, avrebbe assimilato illecitamente gli esponenti dell’associazione ai protagonisti del film (dediti ad attività criminose), travalicando in tal modo i limiti della manifestazione del dissenso e configurando una condotta gravemente diffamatoria; così come altrettanto denigratoria era la qualificazione del contratto come “pirata”.

2. Contratto pirata

Il Tribunale respinge il ricorso promosso dalla sigla sindacale.

In primo luogo, la scelta del titolo “Quei bravi ragazzi” non alludeva in alcun modo ad accuse di vicinanza a contesti malavitosi quanto a manifestare una critica, seppur aspra, nei confronti della scelta della Cisal di sottoscrivere un contratto collettivo ritenuto iniquo e ingiustificatamente pregiudizievole dei diritti dei lavoratori.

La scelta del titolo costituiva un espediente retorico, noto come antifrasi, utilizzato in chiave ironica per rafforzare la critica nei confronti della ricorrente di sottoscrivere un contratto con sigle sindacali non maggiormente rappresentative.

“Lo stesso dicasi per l’utilizzo dell’espressione “contratto pirata”, trattandosi di locuzione sovente utilizzata in gergo tecnico per definire contratti non sufficientemente tutelanti per i lavoratori, a causa di carenze normative o economiche, solitamente stipulati da associazioni sindacali minoritarie, al fine di costituire un’alternativa a contratti collettivi c.d. tradizionali”.

Doveva escludersi, pertanto, il carattere diffamatorio del volantino in quanto quest’ultimo si limitava ad esprimere una critica che implicava una ferma disapprovazione della scelta della ricorrente circa la sottoscrizione di tale contratto, ma non sfociava in una gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione.

3. Conclusioni

La pronuncia in commento ha il merito di aver affrontato i limiti del diritto di critica sindacale e l’utilizzo del concetto di “contratto pirata”, con il quale si intendono quegli accordi collettivi firmati da organizzazioni sindacali non comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza alcun radicamento nei differenti settori di riferimento, che prevedono condizioni economico-normative inferiori per i lavoratori (ad esempio, retribuzioni inferiori, minor numero di giornate di ferie e permessi ecc.), in danno di questi ultimi e con evidenti effetti distorsivi nella concorrenza tra imprese.

Si auspica che tale pronuncia possa costituire, in mancanza di una legge sulla rappresentanza, il primo tassello di un orientamento giurisprudenziale finalizzato a sostenere una contrattazione collettiva fondata su una rappresentatività effettiva a tutela degli interessi collettivi dei lavoratori.

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