È legittima la previsione del CCNL Pulizia Multiservizi che prevede, per l’esercizio del diritto di precedenza, un periodo di lavoro a termine superiore rispetto a quello previsto da normativa, nel caso di specie aver prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi in luogo dei 6 mesi dell’art. 24, comma 1 D.Lgs n. 81/2015.

Pertanto, il lavoratore che non raggiunge il periodo di lavoro a termine stabilito dal contratto collettivo non può validamente esercitare il diritto di precedenza.

Questo il principio affermato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 1063 del 16 aprile 2025.

1. La vicenda processuale

Una lavoratrice con mansioni di “addetta al bookshop”, che aveva prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi (dal 28 giugno 2023 al 31 dicembre 2023) presso un negozio, alla scadenza del termine del contratto esercitava il diritto di opzione per nuove assunzioni a termine e/o tempo indeterminato chiedendo di conoscere i dati relativi all’esercizio del diritto di precedenza in relazione a nuove assunzioni.

La società non forniva alcun riscontro alla richiesta della ex dipendente procedendo, inoltre, all’assunzione di altri dipendenti (con minore anzianità aziendale rispetto a quella da lei posseduta) per mansioni analoghe a quelle dalla stessa svolte.

La lavoratrice ricorreva in giudizio lamentando la violazione del diritto di precedenza.

2. Diritto di precedenza e termine superiore previsto da contratto collettivo

L’art. 24, comma 1 D.Lgs n. 81/2015 prevede che, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi dodici mesi in riferimento alle stesse mansioni svolte a termine.

Il CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi applicato al rapporto stabilisce, derogando a quanto previsto dalla norma, che il diritto di precedenza possa essere esercitato dai lavoratori che abbiano lavorato, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore a 12 mesi, intervallo temporale maggiore rispetto alla durata del rapporto intercorso tra le parti (poco più di 6 mesi) nel caso di specie.

Pertanto, non avendo la lavoratrice raggiunto l’anzianità aziendale utile al fine del diritto di precedenza, non poteva validamente esercitare lo stesso.

3. Conclusioni

L’art. 24 fa salve le eventuali diverse previsioni previste dalla contrattazione collettiva (di livello nazionale o territoriale stipulata da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro Rsa o dalla Rsu), che potrebbero individuare termini temporali diversi per l’esercizio del diritto di precedenza, derogando a quanto previsto dalla norma.

Il CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi non è l’unico a prevedere una disciplina ad hoc per l’esercizio del diritto di precedenza.

Il CCNL Legno Industria all’art. 30 stabilisce che possa esercitare il diritto di precedenza il lavoratore che nell’esecuzione di almeno due contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo complessivo superiore a nove mesi (oppure in forza di un unico contratto a termine con il quale si realizzino più di nove mesi di prestazione continuativa).

Anche il CCNL delle imprese dei Servizi Ambientali richiede tra i requisiti del diritto di precedenza l’anzianità lavorativa per un periodo superiore a nove mesi, mentre il CCNL Edilizia Industria all’art. 93 riconosce il diritto “ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall’eventuale applicazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015”.

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