È legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (nella misura di otto giorni) inflitta ad un lavoratore per aver tenuto attaccati al petto e alla schiena due fogli riproducenti un volantino sindacale durante la prestazione di lavoro.
Tale manifestazione non rientra nel libero esercizio dell’attività sindacale in quanto l’attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro deve ritenersi consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale e da lavoratori in possesso di regolare permesso.
Nel caso di specie l’attività di volantinaggio esulava dai limiti dell’art. 26 della L. n. 300/1970 in quanto fonte di distrazione costante rispetto all’attività lavorativa.
Così deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24595 del 13 settembre 2024.
1. La vicenda processuale
In primo e secondo grado veniva giudicata legittima la sanzione disciplinare comminata a un dipendente per aver tenuto attaccati al petto e alla schiena due fogli A3 riproducenti un volantino sindacale del sindacato USB.
La Corte di merito riteneva che tale manifestazione non costituisse libero esercizio dell’attività sindacale, anche considerando che il soggetto non aveva mai rivestito alcun ruolo sindacale; inoltre, tale condotta non integrava l’attività di volantinaggio o affissione, in quanto effettuata fuori dagli spazi consentiti e rispetto ai quali il sindacato USB non era firmatario di accordi.
2. Proselitismo sindacale
L’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che “i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”.
La Corte di Cassazione ricorda che in forza di tale norma l’attività di proselitismo sindacale è consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, considerando le concrete modalità organizzative dell’impresa e il tipo di lavoro al quale sono addetti i destinatari delle comunicazioni.
Dunque, pur non essendovi alcun divieto di svolgere tale attività durante l’orario di lavoro, è necessario che la stessa sia svolta da lavoratori in possesso di regolare permesso (quali i dirigenti della R.S.A.) e che, per le modalità e cautele adottate in concreto, non rechi pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo.
L’obbligo datoriale sancito dall’art. 26 è soddisfatto quando “lo stesso mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all’interno dell’unità produttiva”; pertanto:
- non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei;
- non può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto di affissione in un determinato luogo, neanche nel caso in cui l’originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata (Cass., n.1199/2000).
Nel caso di interesse, l’attività di proselitismo svolta dal lavoratore travalicava i limiti imposti dalla norma, in quanto fonte di costante distrazione, tale da recare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività dell’azienda.
3. Conclusioni
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti dell’attività di volantinaggio dopo l’ordinanza n. 7799/2023 (in quel caso era stato giudicato legittimo l’utilizzo della mail aziendale per effettuare comunicazioni di natura sindacale durante l’orario di lavoro, in assenza di un diverso canale dedicato) ribadendo un principio consolidato.
L’attività di proselitismo sindacale, espressione del diritto di manifestazione del pensiero, potrà essere svolta solo a condizione di non recare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività dell’impresa.