Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in forza di uno o più contratti a termine, può esercitare il proprio diritto di precedenza anche in costanza del rapporto di lavoro, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi dal momento di esercizio del diritto.

Prevedendo l’art. 5-comma 4-quater D.Lgs n. 368/2001 soltanto un termine ad quem (entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto) e non un termine a quo, il lavoratore in possesso del requisito soggettivo previsto, ha facoltà di esercitare il diritto di precedenza anche nel corso della vigenza del rapporto di lavoro.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19348 del 15 luglio 2024.

1. Il fatto

La Corte d’Appello di Venezia rigettava la domanda volta ad accertare il diritto di precedenza e il risarcimento del danno conseguente, di una lavoratrice che aveva intrattenuto due rapporti di lavoro a termine con l’azienda (dal 6 giugno 2013 al 6 aprile 2014 e dal 1° maggio 2014 al 27 settembre 2015) e aveva esercitato tale diritto nel corso del secondo rapporto di lavoro (22 dicembre 2014).

La Corte territoriale escludeva la possibilità di esercizio del diritto in costanza di rapporto e riteneva, in relazione al periodo successivo alla cessazione del rapporto, il difetto di prova a carico della dipendente, dell’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato da parte dell’azienda, non surrogabile dalle sue richieste di acquisizione del L.U.L. per il periodo successivo ad essa, né di informazioni in ordine alle assunzioni del periodo dal 6 giugno 2013 al 27 settembre 2016.

La lavoratrice ricorreva in Cassazione avverso la pronuncia.

2. Il diritto di precedenza

L’art. 5, comma 4-quater D.Lgs n. 368/2001 applicabile al caso in commento prevede che “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.”

3. Esercizio anche in costanza del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione partendo da un esame della norma chiarisce che la stessa al comma 4-quater prevede il requisito soggettivo per l’esercizio del diritto di precedenza (la compiuta prestazione di un’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine per l’esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei successivi 12 mesi in riferimento alle medesime mansioni dei rapporti a termine).

Il comma 4-sexies disciplina la condizione e i termini procedimentali:

  • la manifestazione da parte del lavoratore in possesso del requisito soggettivo di una volontà di esercizio del diritto, senza necessità del ricorso a formule sacramentali o del riferimento alla disposizione che lo prevede (cfr. Cass., n. 31072/2021);
  • la fissazione di un dies ad quem, “entro” sei mesi dalla data di cessazione del rapporto ed “entro” un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per l’estinzione del diritto.

In assenza di un termine a quo non previsto dalla norma, il lavoratore in possesso del requisito soggettivo previsto, dal momento della sua maturazione fino a sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, ha facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dall’azienda nei successivi dodici mesi (decorrenti dall’esercizio del diritto).

Nel caso di specie la lavoratrice, che aveva intrattenuto due rapporti a termine con la stessa azienda (dal 6 giugno 2013 al 6 aprile 2014 e dal 1° maggio 2014 al 27 settembre 2015), aveva esercitato il diritto di precedenza in costanza del secondo rapporto di lavoro, il 22 dicembre 2014 (sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro il 22 dicembre 2015), dunque tempestivamente.

4. Conclusioni

Dopo l’ordinanza n. 9444 del 9 aprile scorso (che aveva interessato il caso di un lavoratore stagionale che non era stato informato nel contratto, circa la sussistenza del diritto di precedenza) un’altra rilevante pronuncia sul diritto di precedenza e sui correlati rischi in capo alle aziende.

Il lavoratore potrà esercitare, dunque, il diritto di precedenza anche in costanza di rapporto di lavoro nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’azienda entro i successivi dodici mesi dal momento di esercizio del diritto, in riferimento alle stesse mansioni espletate.

Qualora il dipendente manifesti la volontà di esercitare il suo diritto e l’azienda proceda ugualmente ad assumere un lavoratore a tempo indeterminato per le stesse mansioni, il primo potrebbe convenire in giudizio l’azienda per chiedere il risarcimento del danno patito (il contenzioso non inciderà sul nuovo rapporto instaurato; tuttavia, se per tale rapporto il datore abbia fruito di incentivi alle assunzioni gli stessi dovranno essere restituiti per violazione dell’art. 31, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 150/2015).

È bene, dunque, che le aziende monitorino adeguatamente i casi di esercizio del diritto di precedenza per attuare le conseguenti azioni volte sia al rispetto della normativa che ad evitare eventuali contenziosi coi soggetti coinvolti.

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