Il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 79 del 26 febbraio 2024 (dopo la pronuncia del Tribunale di Milano, n. 90/2024), si è pronunciato sul rispetto del principio di temporaneità della somministrazione di lavoro in un caso riguardante un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro e inviato in missione con contratti di somministrazione a termine presso un utilizzatore per poco meno di 44 mesi.
Il Tribunale richiama le disposizioni coinvolte nel caso di specie:
- l’art. 31 del D.lgs n. 81/2015 che consente l’invio in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;
- il CCNL applicato dall’utilizzatore che prevede che “I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che missioni con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi (…)”.
In considerazione di tali norme e dell’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore consegue la legittimità dei contratti di somministrazione in esame.
Alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia UE, recepiti anche dalla Corte di Cassazione, è necessario verificare che non vi sia violazione dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104/CE.
Deve infatti considerarsi illegittima la reiterazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore se ha oltrepassato il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea (avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del ricorso reiterato a tale contratto).
La normativa nazionale va esaminata conformemente alla normativa europea, tenendo conto delle indicazioni della Corte di Giustizia, nello specifico:
- nell’ambito dei parametri della direttiva, spetta allo Stato membro garantire che il proprio ordinamento contenga misure idonee a prevenire il ricorso a missioni successive con lo scopo di eludere la natura interinale dei rapporti di lavoro;
- “il principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della Direttiva 2008/104 sanzionando l’abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale, le norme applicate non possono essere considerate in contrasto con la direttiva in quanto è comunque garantita la temporaneità della somministrazione in forza di quanto previsto dal combinato disposto della normativa e delle disposizioni del CCNL applicato.
Ma non solo, non sarebbe irragionevole una deroga al limite di durata generale considerando che il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia.
Anche argomentando diversamente nel caso di specie applicando la giurisprudenza della Suprema Corte, andrebbe comunque fatto riferimento al limite dei 44 mesi come criterio utilizzabile dal giudice per qualificare come temporanea l’attività.
Conclusioni
La pronuncia in commento è condivisibile per aver parametrato il principio di temporaneità alla luce della disposizione del contratto collettivo applicato e aver debitamente considerato l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore presso l’agenzia, in forza della quale il lavoratore somministrato gode di piene tutele previste dal CCNL di settore.
Collegandomi quest’ultimo punto l’art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015, consente l’invio in missione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore presso l’utilizzatore senza limiti di durata, possibilità prevista fino al 30 giugno 2025.
È auspicabile che tale termine, introdotto nel periodo di emergenza sanitaria e più volte prorogato, venga eliminato; la norma, infatti, ha una propria logica in quanto non ci troviamo di fronte ad un lavoratore precario ma al contrario assunto a tempo indeterminato con tutte le garanzie legali e contrattuali.