È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del magazziniere se l’unica posizione libera in azienda è quella di addetto web, che però non può ragionevolmente essere occupata dal soggetto nemmeno a seguito di un’attività formativa in quanto richiedente competenze del tutto differenti dal bagaglio formativo e professionale dello stesso, appartenendo a diversa categoria (impiegatizia piuttosto che operaia).
L’obbligo di repêchage va ricondotto nell’esclusivo alveo della fungibilità delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore e ciò “anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c.., che non consente di giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repêchage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta”.
Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10627 del 19 aprile 2024.
1. La vicenda fattuale e il giudizio di merito
Nella vicenda di interesse la Corte d’Appello di Venezia dichiarava legittimo il licenziamento intimato a un magazziniere per giustificato motivo oggettivo in seguito a una riorganizzazione aziendale dovuta al calo di fatturato dell’azienda che aveva determinato la soppressione del reparto magazzino e la riduzione degli operai del reparto calzature e plantari – sottoreparto calzoleria (con impossibilità di ricollocamento del soggetto in altra posizione).
La Corte territoriale riteneva che l’azienda avesse correttamente adempiuto all’obbligo di repêchage sulla base dei seguenti elementi:
- il lavoratore non si occupava di vendita di prodotti, dunque le mansioni non potevano ritenersi fungibili a quelli degli addetti alla vendita e agli stagisti;
- l’assunzione di lavoratori a tempo determinato nel periodo semestrale successivo al licenziamento non configurava un inadempimento o comportamento fraudolento dell’azienda;
- le mansioni assegnate alla lavoratrice assunta a tempo determinato per il più lungo lasso di tempo (un anno) successivo al licenziamento, dipendente “addetta al web”, erano del tutto estranee a quelle svolte dal lavoratore, e nemmeno erano astrattamente acquisibili tramite un corso di formazione.
Il lavoratore proponeva ricorso in cassazione avverso la pronuncia.
2. La pronuncia della Cassazione
La Corte di Cassazione ritiene che i giudici di secondo grado abbiano correttamente accertato sia la sussistenza della ragione economica posta alla base del licenziamento sia l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni.
Si configurava un esatto adempimento dell’obbligo di repêchage anche considerando che i contratti a tempo determinato stipulati con altri lavoratori avevano durata limitata e gli stage avevano finalità e contenuti differenti rispetto a un qualsiasi rapporto di lavoro.
Secondo giurisprudenza consolidata l’obbligo di repêchage va ricondotto nell’area della fungibilità delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore senza alcun obbligo per l’azienda di organizzare corsi di formazione (previsti per la diversa ipotesi di esercizio dello ius variandi, ex art. 2103 c.c.).
Al fine del repêchage non si possono considerare quelle posizioni che in alcun modo si possano riferire alla professionalità posseduta dal dipendente.
Nel caso in esame l’unica posizione che poteva essere considerata era quella di “addetto al web” (occupata da una lavoratrice a tempo determinato per un anno) che però non poteva ragionevolmente essere occupata dal lavoratore nemmeno a seguito di un’attività formativa in quanto si trattava “all’evidenza, di competenze del tutto differenti dal bagaglio formativo e professionale del reclamato”, appartenendo a diversa categoria (impiegatizia piuttosto che operaia)”.
3. Conclusioni
L’azienda che intenda procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore dovrà essere in grado di dimostrare l’impossibilità di adibire quest’ultimo a mansioni equivalenti ed anche di aver prospettato allo stesso, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.
Ai fini dell’obbligo di repêchage, come ribadito nella pronuncia, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del dipendente, senza alcun obbligo in capo all’azienda di fornire un ulteriore e diversa formazione al fine di salvaguardare il posto di lavoro del dipendente.
Graverà sul datore di lavoro l’obbligo di provare, in base ad elementi oggettivamente riscontrabili, che il lavoratore non possiede la capacità professionale necessaria per occupare una diversa posizione libera in azienda, pena l’illegittimità del recesso.