La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 25 gennaio 2024, ha accertato l’invalidità del contratto di apprendistato di un lavoratore che era stato in precedenza assunto a tempo determinato presso l’azienda per lo svolgimento delle stesse mansioni.

I giudici ricordano che, se è astrattamente possibile, tra le stesse parti, la stipula di un contratto di apprendistato dopo un rapporto di lavoro subordinato ordinario, è necessario tuttavia che le mansioni affidate all’apprendista siano diverse da quelle svolte come dipendente o che quanto meno sia mutato il contesto e l’organizzazione aziendale nel quale sono state svolte le mansioni.

1. Il caso

Nel caso di specie un lavoratore con mansioni di ausiliario alla vendita era stato assunto a tempo determinato per un anno dall’azienda; alla scadenza del rapporto veniva assunto senza soluzione di continuità dalla stessa con contratto di apprendistato (finalizzato all’inquadramento finale nel IV livello del CCNL) per essere adibito alle stesse mansioni del precedente rapporto.

Al termine del periodo di apprendistato la società recedeva dal rapporto, recesso che veniva impugnato dal lavoratore.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso del dipendente dichiarava nullo il contratto di apprendistato per difetto di causa, con diritto del dipendente ad essere inquadrato al IV livello sin dall’inizio del rapporto.

Avverso la sentenza la società proponeva appello.

2. La pronuncia della Corte d’Appello

I giudici di secondo grado ritengono condivisibile la dichiarazione di nullità del contratto di apprendistato per difetto di causa.

L’azienda non era stata in grado di dimostrare in che termini l’attività svolta durante il periodo di apprendistato, instaurato senza soluzione di continuità presso il medesimo punto vendita (in un contesto aziendale immutato dal punto di vista della complessità dell’organizzazione e dell’attività) si sarebbe differenziata da quella oggetto del precedente rapporto.

Infatti, “se è astrattamente possibile che tra le medesime parti, a determinate condizioni, un rapporto di lavoro subordinato ordinario possa essere seguito da un contratto di apprendistato, è pur vero – come evidenziato dal primo giudice- che le mansioni affidate all’apprendista debbono essere diverse da quelle che egli già svolgeva in autonomia quale dipendente, o che quanto meno deve essere mutato il contesto e l’organizzazione aziendale nel quale le mansioni sono svolte”.

Ma non solo, ad avviso dei giudici la dichiarazione di invalidità del rapporto deriva anche dal fatto che la società non era stata in grado di provare di aver adempiuto ai propri obblighi formativi; in particolare gli attestati di formazione prodotti dalla società riguardavano la formazione svolta nel corso del rapporto a termine e la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro prevista per la generalità dei lavoratori, priva di attinenza con il rapporto di apprendistato.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 10826/2023), per affermare la genuinità del contratto di apprendistato le condizioni necessarie sono la definizione e condivisione puntuale del percorso formativo e la sua concreta ed effettiva attuazione.

3. Conclusioni

In linea generale non esiste alcun divieto di assumere con contratto di apprendistato un soggetto che sia già stato impiegato in precedenza, anche per un periodo di tempo non breve, in forza di un pregresso rapporto di lavoro, a condizione che nel nuovo rapporto sia garantita la finalità formativa del contratto mediante un percorso di addestramento teorico e pratico volto ad un arricchimento delle competenze professionali del lavoratore (come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 5/2013).

Il progetto formativo andrà redatto con tutte le accortezze e specificità del caso al fine di salvaguardare la componente e finalità formativa del rapporto.

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