La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) è intervenuta apportando rilevanti modifiche alla disciplina dei fringe benefits, da un lato innalzando le soglie di esenzione che passano a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti, dall’altro ampliando l’elenco dei beni e servizi che beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva.

1. Cosa prevede la norma

L’art.1, commi 16 e 17, prevede che “Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli”.

2. Soggetti interessati

Dunque, limitatamente al periodo di imposta 2024 operano due distinte soglie di esenzione dei fringe benefits:

  • 1.000 euro (prima 258,23 euro) per tutti i lavoratori dipendenti;
  • 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati (si considerano figli fiscalmente a carico, ex art. 12, comma 2 del TUIR, quelli di età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente 4.000 euro e quelli di età superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro).

3. Fringe benefits

Si tratta di importi riconosciuti “in natura”, sotto forma di beni e servizi, concessi gratuitamente dall’azienda al dipendente con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

A titolo esemplificativo sono compresi nella previsione di legge (art. 51, comma 3 del Tuir):

  • i buoni acquisto e i buoni carburante;
  • i generi in natura prodotti dall’azienda;
  • l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, e i prestiti aziendali;
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
  • premi per assicurazioni extra-professionali.

Viene ampliato l’elenco dei beni e servizi rientranti nel paniere dei fringe benefits che comprende, oltre al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, anche le spese per l’affitto della prima casa e le spese per gli interessi del mutuo relativo alla prima casa.

4. Adempimenti

Qualora le aziende intendano erogare fringe benefits ai propri dipendenti (non vi è alcun obbligo potendo gli stessi essere concessi anche ad personam) dovranno inviare una dichiarazione alle RSU (o anche RSA, in quanto sostitutive delle RSU quando quest’ultime non vengono o non possono essere costituite).

E’ sufficiente che tale dichiarazione avvenga entro la chiusura del medesimo periodo di imposta.

Al fine di applicare il tetto di esenzione dei 2.000 euro il dipendente dovrà fornire apposita dichiarazione di avere figli fiscalmente a carico con indicazione del codice fiscale; il lavoratore interessato, qualora dovessero venire meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio, conseguimento da parte del figlio di redditi superiori ai limiti previsti dalla norma) dovrà darne immediata comunicazione all’azienda.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23 del 1° agosto 2023, può beneficiare del tetto di esenzione dei 2.000 euro ciascun genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purchè quest’ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi.

ATTENZIONE: il lavoratore genitore può fruire della misura anche nel caso in cui non beneficia della detrazione per figli fiscalmente a carico per percezione dell’Assegno Unico.

Dunque non opera alcuna riduzione in funzione della percentuale di carico del figlio; due genitori con figlio a carico al 50% potranno fruire dei fringe benefits nel limite complessivo di 4.000 euro.

5. Conclusioni

L’intervento del legislatore è da accogliere con favore essendo stato innalzato il tetto di esenzione dei fringe benefits (riducendo lo squilibrio fiscale che si era realizzato tra genitori e non post decreto lavoro) e ampliato il paniere dei beni e servizi esenti.

Ricordo che la misura, come altre introdotte dalla legge di bilancio (ad esempio l’esonero ivs) è limitata al periodo di imposta 2024; è auspicabile che, dopo vari interventi frammentari che si sono succeduti negli ultimi 4 anni sul tema, la stessa venga resa strutturale di modo da consentire alle aziende una programmazione di lungo periodo.

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