E’ ammissibile in linea generale il distacco del lavoratore assunto con contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro non essendovi alcuna disposizione che vieta tale ipotesi.

Tuttavia occorrerà conciliare la causa mista del contratto di apprendistato con i requisiti di legittimità del distacco.

L’Ispettorato del Lavoro, con Nota n. 290 del 12 gennaio 2018 e il Ministero del Lavoro con nota prot. 1118 del 17 gennaio 2019 hanno fornito chiarimenti circa le condizioni da rispettare per procedere al distacco dell’apprendista.

1. Il distacco

Il distacco ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003 si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

I requisiti di legittimità del distacco sono:

  • la temporaneità (da intendersi come non definitività, che deve essere funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante);
  • l’interesse del distaccante (tale requisito è integrato in presenza di qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non si identifichi con la mera somministrazione di lavoro e deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo di distacco).

2. I chiarimenti del Ministero del Lavoro

In primo luogo è necessario prevedere già nel piano formativo individuale dell’apprendista la possibilità di effettuare il distacco presso altro datore di lavoro facendo riferimento alla formazione del lavoratore e al tutor aziendale.

L’aspetto formativo, caratterizzante il contratto di apprendistato va considerato come prevalente rispetto all’interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Nello specifico le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il ricevimento della formazione interna ed esterna (la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro) e consentire la necessaria assistenza del tutor (vero e proprio garante dell’adempimento degli obblighi formativi), il quale deve essere posto nelle condizioni di svolgere le funzioni e compiti assegnati.

Considerata l’importanza della figura del tutor, dovrà essere prevista la sua presenza anche nel contesto produttivo dell’azienda distaccataria, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, al fine che il periodo di distacco risulti utile e coerente al percorso formativo definito all’atto dell’assunzione.

Il Ministero del Lavoro prospetta a tal proposito due soluzioni per garantire la liceità del distacco:

  • che venga inviato in distacco anche il tutor (tale soluzione a mio avviso risulta di difficile realizzazione e maggiormente impattante per le aziende, soprattutto quelle meno strutturate);
  • l’indicazione di un referente aziendale presso la sede dell’azienda distaccataria che dovrà relazionarsi con il tutor al fine di consentire la regolare attuazione del progetto formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell’apprendista (soluzione preferibile in quanto meno gravosa per la distaccante).

Un altro aspetto fondamentale al fine di prevenire situazioni di abuso concerne la temporaneità del distacco dell’apprendista; il temporaneo inserimento di quest’ultimo in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto deve avere durata limitata e contenuta rispetto alla durata del contratto di apprendistato.

Bisogna infatti evitare che il distacco sia motivato unicamente dalla necessità di impartire la formazione del lavoratore in quanto di conseguenza il datore di lavoro “potrebbe avere interesse ad individuare la durata del distacco in maniera corrispondente alla durata dell’apprendistato”, delegando in tal caso gli obblighi formativi ad un soggetto terzo rispetto alla parte datoriale.

3. Conclusioni

Il distacco dell’apprendista è un’ipotesi senza dubbio ammissibile che impone tuttavia alle aziende di osservare numerose prescrizioni al fine di non incorrere in illiceità, dovendosi conciliare la causa mista del contratto di apprendistato con i requisiti di legittimità del distacco.

Sia l’accordo di distacco che soprattutto il progetto formativo andranno redatti con tutte le specifiche del caso (previsione del distacco, come adempiere concretamente all’obbligo formativo del contratto, durata del distacco che dovrà essere fortemente limitata rispetto a quella complessiva del contratto di apprendistato).

L’aspetto formativo, come evidenziato dal Ministero, dovrà rimanere prevalente rispetto all’interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa; è preferibile inoltre a parer mio in via cautelativa che il distacco non si verifichi all’inizio del contratto di apprendistato ma dopo che sia decorsa almeno la metà della durata prevista di modo che all’apprendista sia stata impartita una cospicua formazione dal datore di lavoro prima dell’invio in distacco.

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